Presidenti di circoscrizione nei comuni minori carica gratuita e somme ripetibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23114 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, nell’escludere dal principio di gratuità delle cariche elettive i comuni di cui all’art. 2, comma 186, lettera b), della legge n. 191/2009, individua per relationem i soli comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Ne consegue che nei comuni con popolazione inferiore a tale soglia le funzioni di Presidente di circoscrizione sono a titolo onorifico e non possono essere fonte di alcuna remunerazione, indennità o gettone. La disposizione opera dal momento della sua entrata in vigore, non essendo differibile la sua efficacia alla scadenza naturale del mandato elettivo, trattandosi di organo destinato comunque a essere soppresso. Le somme corrisposte sine titulo dall’amministrazione sono ripetibili ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., senza che la buona fede dell’accipiens possa escludere la ripetizione, rilevando tale elemento soltanto sotto il profilo di frutti e interessi.

Il Fatto

Il Tribunale di Prato, accogliendo l’opposizione dell’interessata, aveva revocato l’ingiunzione emessa dal Comune per la restituzione di quanto percepito a titolo di compenso per le funzioni di Presidente della circoscrizione Sud. La Corte d’appello, in riforma, aveva accertato l’indebita percezione e condannato l’appellato a restituire le somme corrisposte per il periodo dicembre 2011 – novembre 2013, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, oltre interessi.

Il giudice d’appello aveva escluso che il principio di gratuità delle cariche elettive introdotto dalla norma finanziaria del 2011 fosse estraneo alle circoscrizioni di decentramento comunale, valorizzando il criterio demografico introdotto in sede di conversione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il nodo interpretativo ruota intorno al comma 22 dell’art. 23 del D.L. n. 201/2011, secondo cui la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico. L’intervento additivo della legge n. 214/2011 ha aggiunto la clausola di esclusione riferita ai comuni già considerati dalla disciplina sulla soppressione delle circoscrizioni.

La Corte muove dall’art. 82 del Tuel, che limita i gettoni ai consiglieri delle città metropolitane e nega ogni indennità ai consiglieri circoscrizionali. Il richiamo all’art. 2, comma 186, della legge n. 191/2009, che ha previsto la soppressione delle circoscrizioni tranne che per i comuni sopra i 250.000 abitanti, funziona da criterio demografico selettivo: la norma indica quali organi restano esclusi dal principio di gratuità e quali vi ricadono. Ne deriva che nei comuni sotto quella soglia, come quello di Prato, i vertici degli organi circoscrizionali sono gratuiti.

Il percorso esegetico è sostenuto dalla ratio del decreto “salva Italia”, inserito nella legislazione dell’emergenza finanziaria per contenere i costi degli apparati pubblici. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 151 del 2012, che ha qualificato il principio di gratuità come principio fondamentale orientato alla riduzione della spesa, e la successiva Cass. n. 8754 del 2024.

Quanto alla decorrenza, la Corte osserva che non avrebbe avuto senso differire l’efficacia della disposizione alla scadenza del mandato, essendo l’organo destinato comunque a essere soppresso. Sul versante dell’affidamento, si afferma che la ripetibilità di somme erogate sine titulo non può essere esclusa per la buona fede dell’accipiens: l’art. 2033 cod. civ. considera tale elemento solo per frutti e interessi. Il recupero costituisce diritto soggettivo non rinunziabile, correlato a finalità di pubblico interesse, secondo la lettura data dalla Corte costituzionale n. 8 del 2023 e da Cass. n. 24807 del 2023.

Il ricorso è respinto e le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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