Assegno nucleo familiare straniero richiede prova reddito a carico richiedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24027 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2. Il requisito reddituale va riferito al reddito complessivo del nucleo familiare e non al solo richiedente, e costituisce elemento costitutivo del diritto, non semplice condizione di erogazione. In presenza di una doppia decisione conforme di merito, la contestazione sull’efficacia probatoria della documentazione reddituale non è deducibile come vizio di violazione di legge, ma investe un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di Stato terzo titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per un periodo compreso tra il 2013 e il 2014, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando l’applicabilità della direttiva 2003/109/CE in materia di assistenza.
Il tribunale ha respinto la domanda per carenza di allegazione e prova del requisito reddituale, riferito non solo al ricorrente ma all’intero nucleo familiare. La Corte d’appello ha confermato la decisione, disattendendo le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e di sospensione del giudizio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 2 della legge n. 153/1988 e all’art. 12 delle preleggi.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile in via preliminare. La censura, pur formalmente costruita come violazione di legge, pone in realtà la questione della mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria alla documentazione reddituale prodotta. Si tratta di un profilo che investe l’accertamento di fatto, precluso in presenza di una doppia decisione conforme dei gradi di merito.
La Corte rileva inoltre che il ricorrente non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare. Il motivo non riporta nemmeno la dichiarazione reddituale nella parte di interesse, impedendo così il vaglio di fondatezza della censura.
Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza — Cass. n. 16710/2022, n. 6953/2023, n. 8973/2014 — secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dell’art. 2, con la conseguenza che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il requisito reddituale non è dunque una semplice condizione di erogazione, come sostenuto dal ricorrente, ma un elemento costitutivo del diritto azionato, la cui prova grava sull’interessato. Nella specie, la Corte d’appello ha accertato la mancanza della prova del reddito dell’intero nucleo familiare e, in particolare, della parte residente nel Paese di provenienza all’epoca della domanda.
Al rigetto del ricorso conseguono la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.