Adottabilità nulla senza avviso al genitore biologico individuato (Cass. civ. Sez. I n. 24214 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità, il tribunale per i minorenni ha l’obbligo di avvisare il presunto genitore biologico, di cui abbia conoscenza all’esito delle indagini, della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per provvedere al riconoscimento del minore. Tale obbligo, previsto dall’art. 11, comma 6, legge n. 184/1983, va eseguito “in ogni caso” e non è condizionato dall’esistenza di una relazione effettiva tra genitore e figlio. L’omissione dell’avviso determina la nullità dell’intero procedimento e della pronuncia di adottabilità, che risulta radicalmente viziata per lesione del diritto di difesa. Il vizio è rilevabile in ogni stato e grado, non essendo la questione qualificabile come nuova.
Il Fatto
La Procura Minorile aveva promosso il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di una minore, riconosciuta dalla sola madre. I servizi sociali, nelle prime segnalazioni, avevano individuato il presunto padre biologico, che non aveva riconosciuto la figlia. Il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato l’adottabilità con divieto di incontri tra madre e figlia; la Corte d’Appello aveva respinto il gravame della madre.
La madre ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo in via prioritaria la nullità del procedimento per omessa estensione del contraddittorio al presunto padre biologico. Il tutore provvisorio ha resistito, eccependo la novità della questione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che qualifica come logicamente prioritario. Il quadro normativo è dato dagli artt. 10 e 11 della legge n. 184/1983: il comma 6 dell’art. 11 impone al tribunale di informare, se possibile, entrambi i presunti genitori della possibilità di avvalersi delle facoltà di cui al secondo comma, e dunque di chiedere la sospensione del procedimento per procedere al riconoscimento.
L’acquisizione dei fascicoli di merito, disposta con ordinanza interlocutoria e seguita da pubblica udienza, ha confermato che non è emersa prova dell’avviso al presunto padre, benché egli fosse stato individuato nominativamente dai servizi sociali. Il Collegio richiama la propria recente pronuncia Cass. n. 4019/2024, secondo cui l’obbligo di avviso non è condizionato dall’esistenza di una relazione tra genitore biologico e minore: ove il genitore sia conosciuto, scatta l’obbligo, che è forma di esercizio costituzionale e convenzionale del diritto di difesa in un giudizio idoneo a determinare la privazione definitiva dello status genitoriale.
La Corte argomenta che il bilanciamento con il preminente interesse del minore non opera ancora nella fase iniziale, dominata dalla corretta instaurazione del contraddittorio. La necessità di certezza e celerità dei giudizi minorili non può comprimere illegittimamente il diritto di difesa del genitore biologico. La mancata proposizione dell’istanza di sospensione non può essergli ascritta a negligenza colpevole, poiché senza l’avviso non sorge neppure astrattamente l’onere di attivarsi.
L’eccezione di novità è respinta: la censura investe incombenti informativi officiosi collocati nella fase iniziale della procedura, la cui inosservanza si ripercuote sull’intero giudizio ed è rilevabile in ogni stato e grado. Il Collegio sottolinea altresì che l’art. 21, comma 4, legge n. 184/1983, secondo cui lo stato di adottabilità non è revocabile in presenza di affidamento preadottivo, riguarda solo la revoca e non sana il vizio originario.
Da qui l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, la nullità delle pronunce di merito e il rinvio al Tribunale per i minorenni in diversa composizione. La Corte precisa che il ripristino del diritto di difesa non determina, di regola, modifica dell’attuale collocamento del minore, e che nulla osta a che il giudice del rinvio fissi un termine per l’esercizio delle facoltà processuali.
Nota della Redazione
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