Revocazione per errore di fatto e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 34592 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e purché il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Le doglianze che, sotto l’apparente denuncia di un vizio revocatorio, sollecitano un riesame del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità. Il controllo della Corte resta circoscritto alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione, restando riservata al giudice di merito la selezione delle fonti di convincimento.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società di trasporti conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la concessionaria acquirente di otto automezzi per complessivi euro 146.000,00. Chiedeva la declaratoria di inefficacia della vendita ai sensi degli artt. 66 legge fallimentare e 2901 cod. civ. e la condanna al controvalore. Deduceva il depauperamento del patrimonio sociale, il mancato versamento del prezzo e la conoscenza dell’insolvenza in capo all’acquirente.

La convenuta chiamava in causa una terza società, sostenendo che l’operazione rientrava in un rapporto più ampio di compensazione di un proprio credito. Il Tribunale accoglieva l’azione e condannava la terza chiamata a manlevare l’acquirente. La Corte d’Appello di Messina rigettava il gravame; il successivo ricorso per revocazione veniva respinto con la sentenza oggi impugnata in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articolava in tre motivi, tutti incentrati sulla denuncia di vizi motivazionali in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La ricorrente sosteneva che la corte territoriale avesse trascurato circostanze documentate, idonee a escludere il presupposto dell’eventus damni, e che la motivazione fosse apodittica.

Sul primo motivo la Corte richiama la nozione di errore revocatorio, rilevante e decisivo solo nei due casi tipizzati dalla norma. Osserva che la ricorrente, nel dedurre di aver prodotto dieci visure del Pubblico Registro Automobilistico, non ne specifica né riproduce il contenuto essenziale. Le doglianze risultano quindi generiche e assertive e mirano a ottenere un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità. Il controllo resta limitato al profilo logico-formale, mentre al giudice di merito spetta individuare le fonti del convincimento e valutarne attendibilità e concludenza (Cass. n. 12291/2025; Cass. n. 29297/2024; Cass. n. 32505/2023).

Il secondo motivo riguarda la ritenuta conoscibilità del bilancio della società poi fallita. La Corte rileva che la corte territoriale ha svolto motivazione ampia, ben oltre il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014), e che il documento richiamato non è stato determinante ai fini del decisum. I presupposti dell’eventus damni e del consilium fraudis risultano accertati attraverso un complesso di circostanze convergenti: il mancato integrale incasso del prezzo, la sostituzione di beni mobili con denaro, i rapporti di lunga data tra le società e la consapevolezza delle difficoltà economiche della venditrice.

Nemmeno la censura sul mancato pagamento dell’intero prezzo attinge un errore di fatto: la ricorrente contrappone una propria ricostruzione dei fatti, mentre le valutazioni di merito, se plausibili e congruamente motivate, sono incensurabili in cassazione (Cass. n. 28857/2021; Cass. n. 18214/2024). Il terzo motivo, sostanzialmente riproduttivo dei precedenti, è rigettato per le medesime ragioni. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 7.200,00, con pagamento in favore dello Stato per l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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