Inammissibili i vizi di legittimità che chiedono una rivalutazione dei fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24222 del 30.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La violazione delle norme costituzionali è deducibile come motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo quando le norme invocate siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui misurare la conformità ai precetti della Carta. Non integra motivazione apparente la sentenza che espone in modo chiaro il proprio iter decisorio, né è sindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. La censura fondata su atti del giudizio di merito è inammissibile se il ricorrente non li riproduca, integralmente o per estratto, nel ricorso.

Il Fatto

La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità di quote contributive trattenute dalla società datrice, il riconoscimento della data di assunzione e di specifici periodi ai fini dell’anzianità, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da maggiore penosità dell’attività svolta senza zona fissa di assegnazione.

La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello della società, aveva riformato la decisione, escludendo che il ricorso introduttivo contenesse specifiche allegazioni sulle concrete modalità di svolgimento delle mansioni e sull’aggravio delle condizioni di lavoro. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I motivi, esaminati congiuntamente, sono tutti respinti. La Corte rileva anzitutto che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame di fatto decisivo. Tale formulazione attribuirebbe al giudice di legittimità il compito di isolare le censure teoricamente proponibili.

Quanto alla motivazione, il Collegio richiama il principio per cui spetta al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato dal quale esso risulta, il come e il quando sia stato oggetto di discussione e la sua decisività. La motivazione apparente ricorre solo quando la stessa, pur graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio. Nel caso concreto la motivazione è presente e chiara, mentre la ricorrente appunta le censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale.

Sulla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che è inammissibile la doglianza con cui si assuma che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Il vizio è configurabile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio fuori dei limiti legali.

Quanto alla discriminazione lamentata, la censura è dichiarata inammissibile per la sua assoluta novità, essendo stata posta per la prima volta in sede di legittimità. La ricorrente non ha riprodotto, neppure per estratto, il testo degli accordi sindacali di cui lamentava l’applicazione, né ha dedotto alcun elemento sulla previa presenza della questione nei gradi di merito.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato nella misura ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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