Motivazione apparente della CTR e prova presuntiva nelle operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 24224 del 30.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che si limiti a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, senza esaminare le censure dell’appellante e gli elementi indiziari dedotti dall’amministrazione finanziaria, è affetta da motivazione apparente, che integra un error in procedendo e ne comporta la nullità per violazione del minimo costituzionale. In materia di prova per presunzioni, il giudice deve dapprima valutare analiticamente gli elementi indiziari, scartando quelli privi di rilevanza e conservando quelli dotati di potenziale efficacia probatoria, e successivamente valutarli complessivamente, per accertare se essi siano concordanti e idonei a fornire una valida prova presuntiva. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando la regolarità formale delle fatture o dei pagamenti. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull’amministrazione provare, anche per presunzioni, che il fornitore era fittizio e che il destinatario era consapevole dell’evasione; solo raggiunta tale prova sorge sul contribuente l’onere della prova contraria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la sentenza della C.T.R. della Campania, che aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011, con cui, sulla base delle indagini della Guardia di Finanza, erano stati contestati, ai fini IRES e IRAP, l’indebita deduzione di costi e, ai fini IVA, l’indebita detrazione di imposta, con applicazione di sanzioni.
La C.T.R. aveva condiviso la sentenza di primo grado, ritenendo irrilevanti le indagini penali e qualificando l’accertamento come macchinoso e confuso. La società resiste con controricorso; l’ex socio della società, cancellata dal registro delle imprese, è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la legittimazione processuale della società estinta. Richiamando il art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, rileva che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera anche ai fini del contenzioso: il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale ed è legittimato a opporsi agli atti impositivi. Il socio, invece, è privo di legittimazione a contraddire, né va ordinato il rinnovo della notifica.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte qualifica la motivazione apparente, graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, equiparandola a quella perplessa e incomprensibile: entrambe integrano un error in procedendo e comportano la nullità della sentenza.
La C.T.R., dopo aver riportato sinteticamente i motivi di appello, ha ritenuto i fatti non chiari, ha dichiarato irrilevanti le indagini penali senza spiegarne il motivo e si è limitata a fare propria la decisione di primo grado. Così facendo si è sottratta all’obbligo di valutare se gli elementi evidenziati dagli accertatori costituissero indizi di operazioni inesistenti e se la società avesse offerto prova contraria.
La Corte ricostruisce il metodo della prova presuntiva: valutazione analitica degli indizi e poi valutazione complessiva della loro concordanza, censurando la decisione che neghi valore indiziario agli elementi senza verificarne la sintesi. Ribadisce poi i principi sulle operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente, e sulle operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali l’amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, incombendo poi su questi la prova contraria della buona fede e della massima diligenza esigibile.
Il secondo motivo è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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