Notifica degli avvisi TIA: irrilevante la mancata sottoscrizione del messo (Cass. civ. Sez. V n. 24263 del 31.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell’addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notificazione, poiché il timbro dell’addetto alle poste e quello postale apposti sulla ricevuta sono idonei a garantire la sicura riferibilità dell’attività di spedizione. Parimenti, l’assenza del numero cronologico della notifica non rende incerte la regolare esecuzione e la provenienza dell’atto. L’eccezione di inesistenza della notifica, ove proposta per la prima volta in appello, è inammissibile per violazione del divieto di novità di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Nel giudizio tributario, la domanda nuova rispetto al ricorso introduttivo è inammissibile e non è rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento relativi alla TIA per l’anno 2007. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso introduttivo; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, respingendo l’appello del contribuente.
Avverso la sentenza di appello il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo vizi di notifica, prescrizione della pretesa, nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione e doglianze sulla determinazione della tariffa, sulla legittimazione della concessionaria e sull’IVA applicata alla TIA. La società concessionaria rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva l’inesistenza della notifica per mancata sottoscrizione del messo. Il motivo è infondato: la questione, in quanto eccezione, era nella disponibilità della parte e la sua proposizione per la prima volta in appello violava il divieto di novità ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Nel merito, la Corte ribadisce che la presenza del timbro dell’addetto postale e del timbro postale sulla ricevuta garantisce la sicura riferibilità della spedizione, richiamando Cass. Sez. 5 n. 30945 del 2024 e Cass. Sez. 5 n. 21071 del 2018. L’assenza del numero cronologico non incide, di per sé, sulla regolarità della notifica.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la prescrizione della pretesa, osservando che l’avviso era stato notificato il 21 gennaio 2013 per la TIA del 2007, oltre il quinquennio. La Corte conferma la decisione impugnata: si tratta di decadenza ex art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, per la quale rileva, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data di consegna del plico all’ufficio postale da parte del mittente (24 dicembre 2012), e non quella successiva della consegna all’ufficio centralizzato. Richiama Cass. Sez. 5 n. 17722 del 2024, Cass. Sez. Un. n. 24822 del 2015 e Cass. Sez. Un. n. 40543 del 2021.
Il terzo motivo, relativo alla nullità dell’avviso per difetto di firma autografa del rappresentante dell’ente, è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente, rilevando che la firma era apposta a stampa con l’indicazione del nominativo del funzionario delegato. Il ricorrente, invece di confrontarsi con tale motivazione, si era limitato a reiterare i motivi d’appello. La Corte richiama Cass. Sez. 5 n. 11045 del 2024, secondo cui alla firma autografa è equiparata l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
Quanto ai motivi quarto, quinto e sesto, la Corte rileva che essi, proposti solo in appello, sono inammissibili ex art. 57 d.lgs. 546/1992. La tesi del ricorrente, secondo cui la questione sulla determinazione della tariffa costituirebbe mera limitazione del petitum, non è condivisibile: si tratta di domanda nuova, riguardante un aspetto specifico della contestazione dell’avviso. Anche l’IVA sulla TIA e la legittimazione della concessionaria costituiscono domande nuove, non rilevabili d’ufficio.
Il ricorso è pertanto rigettato, con il raddoppio del contributo unificato e nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della concessionaria.
Nota della Redazione
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