Illegittimo il riconoscimento forfettario di costi per operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 11836 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’accertata inesistenza oggettiva di un’operazione comporta l’integrale indeducibilità dei relativi costi, senza che il contribuente possa pretendere il riconoscimento, neppure in via equitativa o forfettaria, di componenti negative correlate. La prova dell’effettiva sussistenza, dell’inerenza e dell’ammontare dei costi grava sul contribuente e non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella regolarità formale delle scritture. La distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti è decisiva: solo per le prime l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 ammette la deducibilità, salva l’applicazione dei criteri generali. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento con cui disconosceva componenti negativi di reddito per oltre un milione di euro, ritenendo che le fatture emesse da ditte individuali facenti capo al medesimo nucleo familiare fossero relative a operazioni oggettivamente inesistenti, non supportate da idonea documentazione né risultanti pagate. In forza del meccanismo della trasparenza nelle società a ristretta base partecipativa, un distinto avviso veniva notificato anche al socio unico per la corrispondente imputazione dei maggiori redditi.
Il contribuente e la società impugnavano gli atti, sostenendo l’illegittimità della notifica al socio e l’insussistenza dell’inesistenza delle operazioni. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione, rigettava i ricorsi e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania confermava integralmente la decisione, ritenendo corretta la notifica al socio, qualificato amministratore di fatto, e provato il quadro indiziario. Avverso tale statuizione proponevano ricorso per cassazione sia il socio sia la società.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., lamentando che, anche in presenza di operazioni inesistenti, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere una percentuale di costi in via forfettaria. La Corte rigetta la censura, osservando che il giudice di merito non ha proceduto a una ricostruzione induttiva del reddito, ma ha valorizzato un compendio probatorio grave, preciso e concordante circa la radicale inesistenza delle operazioni. Una volta accertata l’inesistenza oggettiva, la conseguenza necessaria è l’indeducibilità dei costi, senza spazio per riconoscimenti equitativi o forfettari.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni rende superflua ogni ulteriore indagine sull’effettività o inerenza dei costi, gravando la relativa prova sul contribuente. Richiama, altresì, la decisiva distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti: solo per le prime l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, introdotto dal d.l. n. 16/2012, ammette la deducibilità; per le seconde manca in radice il fatto economico generatore del costo. La giurisprudenza invocata dal ricorrente, riguardante le sole operazioni soggettivamente inesistenti, risulta pertanto non pertinente.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., lamentando l’apoditticità della motivazione, il travisamento della prova e l’omessa pronuncia sulla congruità della percentuale di ricarico, nonché l’ultrapetizione per la qualifica di amministratore di fatto attribuita al socio. La Corte disattende la censura, rilevando che la decisione impugnata espone un percorso argomentativo compiuto e logicamente coerente, che supera la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La valutazione degli elementi istruttori e la scelta tra le risultanze processuali sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo i casi di motivazione apparente o manifestamente contraddittoria.
La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c., configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o attribuisca alle risultanze significati logicamente incompatibili, evenienze non ricorrenti nella specie. Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, trattasi di accertamento incidentale funzionale alla verifica della legittimità della notificazione, che non integra il vizio di ultrapetizione, essendo la questione in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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