Il giudicato sul nesso causale fa stato nel giudizio di indennizzo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24411 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un precedente giudizio risarcitorio, relativo al medesimo rapporto giuridico, fa stato quanto al momento di conoscenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia. Il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa. Tale accertamento, premessa logica indispensabile della statuizione del primo giudizio, preclude il riesame del punto di fatto e di diritto comune, anche quando il secondo giudizio abbia finalità e petitum diversi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto il Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto. Un primo giudizio, definito dalla Cassazione con la pronuncia n. 31100 del 2018, aveva stabilito che il termine triennale di decadenza decorre non dalla conoscenza della malattia, ma dalla conoscenza o conoscibilità di tutti i presupposti del diritto, compreso il superamento della soglia di indennizzabilità.
La causa era stata rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, che con la sentenza n. 5972/2021 aveva confermato la decadenza, ritenendo raggiunta nel 2000 la piena conoscenza degli elementi costitutivi del diritto. La parte privata ha proposto nuovo ricorso, deducendo l’errata esecuzione del principio di diritto e, con memoria, l’esistenza di un giudicato esterno formatosi in un distinto giudizio risarcitorio tra le stesse parti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del giudicato esterno, che qualifica come assorbente e decisivo rispetto a ogni altra questione. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ricorda che ricorre giudicato esterno quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato.
L’accertamento compiuto in ordine a un punto fondamentale comune alle due cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse. La Corte richiama sul punto Cass., sez. un., n. 26482 del 2007 e Cass., sez. un., n. 13916 del 2006.
Con specifico riferimento al diritto all’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e al diritto al risarcimento ex art. 2043 cod. civ., il Collegio osserva che i due diritti sono concorrenti e presuppongono un medesimo fatto lesivo, ossia l’insorgenza della patologia derivata dalla medesima attività trasfusionale (cfr. Cass., sez. un., n. 584 del 2008). L’azione risarcitoria si differenzia da quella assistenziale solo perché richiede inoltre che l’attività sia stata compiuta senza le cautele esigibili.
Da questa comunanza di presupposti la Corte trae l’ulteriore conseguenza, già affermata da Cass., sez. un., n. 19129 del 2023, secondo cui nel giudizio risarcitorio per danni da trasfusione di sangue infetto il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale, e il giudice è tenuto a rilevarlo anche d’ufficio, purché risulti dagli atti di causa.
Nel caso concreto, il primo giudizio definito tra le parti è stato quello risarcitorio, in cui si era posta questione di prescrizione con necessario accertamento del momento di conoscenza del nesso causale. Su tale questione pregiudiziale si è formato il giudicato che, mutatis mutandis, fa stato anche nel giudizio avente ad oggetto la prestazione assistenziale. La Corte accoglie quindi il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per il nuovo esame della decadenza.
Nota della Redazione
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