Motivazione apparente sul coinvolgimento in operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 24491 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e non da mero deficit argomentativo, la sentenza che affermi il coinvolgimento del contribuente in operazioni soggettivamente inesistenti mediante il richiamo ad indizi gravi, precisi e concordanti che resta del tutto inespresso. La motivazione non attinge la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. quando, pur graficamente esistente, ometta ogni riferimento concreto alla fattispecie contestata con l’avviso di accertamento e non espliciti il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. L’onere di allegare e provare gli elementi della fattispecie resta a carico dell’Amministrazione finanziaria, e il giudice di merito che lo ritenga assolto deve darne conto in modo controllabile in sede di legittimità. Il vizio è rilevabile ai sensi dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. e ne consegue cassazione con rinvio.

Il Fatto

Una società aveva concluso nel 2012 un contratto di appalto per la realizzazione di impianti fotovoltaici; l’appaltatrice aveva subappaltato le opere. Nel 2013 l’appaltatrice emise una fattura per i lavori eseguiti, poi stornata nel corso di una controversia civile sulla qualità degli impianti. Nel 2015 le due società raggiunsero un accordo transattivo: cessazione del giudizio, rinuncia al corrispettivo originario, storno della fattura 2013 e riduzione del corrispettivo, con emissione di una nuova fattura. Il rapporto con la subappaltatrice fu regolato nel 2016 mediante accollo.

Nel 2016 la Guardia di Finanza eseguì una verifica per gli anni d’imposta 2012-2016, contestando l’inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate. Per il 2012 l’avviso di accertamento fu annullato in autotutela; per il 2013 seguì un atto di adesione, con applicazione della sola sanzione per illegittima detrazione del credito IVA. Nel 2021 l’Ufficio notificò un nuovo avviso di accertamento per il 2015, recuperando imposte e irrogando sanzioni sulla base della medesima inesistenza soggettiva. Il ricorso della società fu accolto in primo grado e rigettato in appello; la società ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza d’appello per motivazione omessa o apparente, in relazione all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. e all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente osserva che, a fronte delle censure sull’assenza di prove del proprio coinvolgimento, il giudice regionale si sarebbe limitato ad affermazioni generiche.

La Corte richiama la propria giurisprudenza: la motivazione è apparente quando il giudice ometta di indicare gli elementi su cui ha fondato il convincimento, o quando, pur indicandoli, non ne sviluppi una disamina chiara e sufficiente sul piano logico e giuridico, tale da consentire il controllo del ragionamento. Il vizio ricorre anche quando la motivazione, graficamente esistente e persino sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non permetta di verificare l’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non raggiungere il minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost. Sono richiamate, tra le altre, Sez. U. n. 22232 del 2016, Sez. V n. 13977 del 2019, Sez. V n. 6758 del 2022, Sez. V n. 13248 del 2020, Sez. V n. 20921 del 2019, Sez. V n. 3819 del 2020 e Sez. V n. 4166 del 2024.

Nel caso concreto il giudice d’appello ha condiviso le contestazioni dell’Ufficio, richiamando una serie di indizi gravi, precisi e concordanti afferenti al profilo soggettivo e oggettivo delle operazioni, e ha qualificato la fattura del 2015 come afferente ad operazione soggettivamente inesistente. La Corte rileva però che il richiamo a tali indizi resta del tutto inespresso.

Manca ogni riferimento concreto alla fattispecie contestata con l’avviso di accertamento e non emerge il percorso logico-argomentativo seguito. I fatti riferiti nella pronuncia impugnata non evidenziano il compimento di operazioni inesistenti sotto il profilo soggettivo e richiamano, di contro, una mera apparente distinzione tra le società coinvolte, che erano invece state parti contrapposte in un contenzioso civile definito con una transazione.

Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *