Conti correnti intestati a terzi: la presunzione bancaria non inverte l’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 19539 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera immediatamente per i conti correnti formalmente intestati al contribuente accertato, mentre per i conti intestati a terzi l’Ufficio è tenuto a fornire la prova — anche per presunzioni semplici purché qualificate — che il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente, al quale soltanto in tal caso sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti. L’onere di provare la formale intestazione ovvero la disponibilità di fatto del conto grava sull’Amministrazione finanziaria. La mera qualità di legale rappresentante della società terza intestataria del conto, con conseguente facoltà di operarvi, non è di per sé sufficiente a riferire le movimentazioni alla società accertata. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la censura che miri a rivalutare elementi istruttori o a contrapporre una diversa lettura del fatto storico rispetto a quella, motivata, del giudice di merito. L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo in caso di totale omissione di provvedimento sulla domanda, non già quando la statuizione sia presente e la doglianza concerna l’asserita incompletezza della motivazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi a seguito di indagine bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con i quali le erano stati contestati ricavi non dichiarati. I soci della società proponevano a loro volta opposizione avverso i distinti avvisi di accertamento emessi nei loro confronti per le medesime annualità. La Commissione tributaria provinciale riuniva i ricorsi e li rigettava. In grado di appello, la Commissione tributaria regionale riformava parzialmente la decisione, escludendo la riferibilità alla società delle movimentazioni rilevate su due conti correnti intestati a terzi e annullando, per due soci, gli accertamenti relativi all’annualità 2011 per il venir meno del presupposto impositivo a seguito della corrispondente decisione favorevole resa nei confronti della società per lo stesso anno. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, cui resistevano i contribuenti con controricorso e ricorso incidentale. Nelle more del giudizio, i soci depositavano domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale tra l’Amministrazione finanziaria e i soci, per effetto della definizione agevolata della controversia ex art. 5 della l. n. 130/2022, restando le relative spese a carico di chi le ha anticipate.
Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso che la sola legittimazione ad operare sul conto corrente intestato alla società terza — discendente dalla qualità di legale rappresentante di quest’ultima — possa attrarre le movimentazioni nell’accertamento riferito alla società contribuente. Ha richiamato il principio per cui, in caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio deve fornire la prova previa, anche per presunzioni qualificate, dell’effettiva disponibilità di fatto del conto da parte del contribuente accertato; la presunzione legale di attribuzione delle movimentazioni opera solo in presenza di tale condizione, non essendo consentita alcuna inversione dell’onere probatorio.
In relazione al motivo di ricorso incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità: l’errore sull’intestazione del conto non costituisce un fatto storico in senso proprio, ma una questione o una diversa lettura delle risultanze istruttorie, come tale non censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha inoltre rigettato il motivo di nullità per motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata esplicitato la ratio decidendi basata sull’intestazione del conto a soggetto estraneo alla compagine sociale, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, non ravvisandosi alcuna omessa pronuncia ma, al più, un’asserita incompletezza della motivazione, come tale non denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorso principale è stato rigettato e le spese processuali residue sono state compensate per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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