Pubblicazione telematica della sentenza e decorrenza del termine lungo di impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24561 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., coincide con quella dell’attestazione del cancelliere e non già con quella della trasmissione all’ufficio da parte del giudice. È da quel momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati, immodificabile e suscettibile di estrazione di copia. La successiva attività di comunicazione espletata dal cancelliere resta estranea al computo del termine. Nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la norma codifica un’ipotesi di abuso del processo, con responsabilità aggravata del ricorrente.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede. Quest’ultima aveva respinto le domande di accertamento di un intercorso rapporto di lavoro subordinato con una società e, per l’effetto, di condanna della medesima al pagamento di spettanze retributive e al risarcimento dei danni.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con tre motivi. La società ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza, e il ricorrente ha depositato istanza per la decisione della causa, contestando la proposta e sostenendo che la data di pubblicazione della sentenza di primo grado dovesse individuarsi nel giorno successivo a quello indicato dalla Corte territoriale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 433 e 327 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe fondato l’eccezione di tardività su una data di pubblicazione coincidente con il mero avvio della procedura, completata invece il giorno successivo con la comunicazione a mezzo PEC.

Il Collegio respinge la censura e condivide il principio secondo cui, in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la data di pubblicazione coincide con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati. Vengono richiamate le pronunce Cass. n. 24891/2018, n. 2362/2019, n. 2829/2023, n. 12782/2023, n. 20994/2024 e n. 26462/2024.

Ciò che rileva è la trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria, con contestuale deposito telematico nel fascicolo informatico, seguita dall’attestazione del cancelliere relativa al deposito stesso, con l’attribuzione da parte del sistema del numero identificativo della sentenza e della data di pubblicazione. Da quella data il provvedimento diventa immodificabile ed è possibile l’estrazione di copia da parte dei soggetti abilitati.

La successiva attività di comunicazione espletata dal cancelliere è pertanto estranea al computo del termine e non può fungere da data iniziale dello stesso. Il motivo è quindi infondato, con assorbimento delle censure di merito.

Poiché la decisione è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata, trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 28450/2023, n. 27433/2023, n. 27195/2023), secondo cui l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo: il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione, lascia presumere la responsabilità aggravata. Ne derivano la condanna alle spese, il pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, nonché l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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