Espropriazione, spese del giudizio di rinvio e soccombenza unitaria (Cass. civ. Sez. I n. 11154 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, applica il principio della soccombenza avendo riguardo all’esito globale del processo, e non ai singoli gradi di giudizio e al loro risultato. L’individuazione del soccombente, ai fini dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., si compie secondo il principio di causalità: è tenuta al rimborso la parte che ha dato causa al processo o al suo protrarsi con un comportamento non rispondente al diritto. Nel giudizio di opposizione alla stima, qualora la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione sia proposta a prescindere dalla stima amministrativa, il criterio della soccombenza va riferito all’offerta definitivamente formulata dalla Commissione provinciale, e non all’indennità provvisoria fissata dall’autorità espropriante ai soli fini dell’accordo di cessione volontaria.

Il Fatto

Il Libero consorzio comunale, in qualità di autorità espropriante, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, emessa in sede di rinvio, con la quale sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione legittima dovute ai proprietari di alcuni terreni siti nel territorio di un comune della provincia.

La pronuncia impugnata ha posto le spese processuali dei precedenti gradi a carico dell’ente locale, applicando il criterio della soccombenza sul rilievo che le indennità riconosciute erano superiori agli importi che l’amministrazione aveva determinato a titolo di indennità provvisoria, non accettata dagli espropriati.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., per essere stato considerato soccombente e condannato al pagamento integrale delle spese dei gradi precedenti, benché la sua opposizione alla stima fosse stata accolta. Il motivo è fondato.

La Corte richiama il principio per cui il giudice del rinvio, investito anche delle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al criterio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, e non ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Può dunque pervenire a una compensazione, totale o parziale, delle spese, oppure condannare al rimborso la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente (così Cass., Sez. Un., n. 32906 del 2022).

L’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità: è obbligata al rimborso la parte che, col comportamento tenuto fuori del processo o col darvi inizio o resistervi con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi.

Con specifico riferimento al governo delle spese nel giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione, il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale della lite, non rilevando che la parte poi soccombente avesse il diritto di agire in giudizio per l’accertamento dell’indennità.

Qualora la domanda sia proposta a prescindere dalla stima amministrativa, l’espropriato accetta il rischio che la propria pretesa risulti sovradimensionata non solo rispetto all’accertamento giudiziale, ma anche rispetto all’accertamento in via di formazione da parte dell’amministrazione. Rileva, a tal fine, l’offerta definitiva formulata all’esito della procedura davanti alla competente Commissione provinciale, e non quella provvisoria, fissata ai soli fini dell’accordo di cessione volontaria (così Cass. n. 22410 del 2008).

La Corte territoriale ha richiamato il criterio generale della soccombenza, ma non ne ha fatto corretta applicazione: ha ancorato la valutazione al solo confronto tra indennità riconosciute e indennità provvisoria, senza esaminare l’offerta della Commissione provinciale, oggetto di opposizione dell’ente locale, asseritamente superiore agli importi riconosciuti dal giudice di merito. All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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