Nessuna tassazione come reddito diverso per il compenso da costituzione di superficie (Cass. civ. Sez. V n. 10930 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I compensi percepiti dal proprietario di un fondo a fronte della costituzione di un diritto di superficie a favore di terzi non rientrano nella fattispecie impositiva di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 917/1986. L’obbligo di permettere, cui la norma fa riferimento, attiene a diritti personali e non a diritti reali di godimento. La generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento della proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, del Tuir, non consente di ricondurre la concessione in uso del terreno agli obblighi di permettere. Irrilevante è la durata determinata del diritto, poiché dalla fissazione del termine consentita dall’art. 953 cod. civ. non deriva il mutamento della natura reale della situazione soggettiva.

Il Fatto

Con distinti avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini Irpef, il corrispettivo di euro 16.500 percepito pro capite da quattro contribuenti nel periodo d’imposta 2010. Il compenso derivava da un atto del 18.10.2010 avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli di proprietà, a favore di una società, per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’Ufficio qualificava tale somma come reddito diverso, richiamando la circolare n. 36 del 19.12.2013 e l’art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir, sul presupposto che la proprietà dei terreni fosse stata acquisita a titolo originario. Le contribuenti impugnavano gli avvisi davanti alla C.T.P. di L’Aquila, che accoglieva i ricorsi riuniti. La C.T.R. confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalle contribuenti con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir. L’Agenzia sostiene che i compensi percepiti dal titolare del fondo per la costituzione del diritto di superficie acquisito a titolo originario vadano ricondotti ai redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con applicazione dell’art. 71, comma 2, del Tuir per la determinazione della base imponibile.

La Corte ritiene il motivo infondato. I compensi percepiti a fronte della costituzione su un immobile di un diritto di superficie a favore di terzi non rientrano nella fattispecie impositiva invocata dall’Ufficio.

Il Collegio dichiara di voler dare continuità all’orientamento secondo cui, in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo il decorso di almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile non è soggetta a tassazione come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), del Tuir, quando abbia ad oggetto un terreno agricolo. La lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili.

La generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi di permettere di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali e non a diritti reali. Non rileva la durata determinata e non permanente del diritto di superficie, perché dalla fissazione di un termine, consentita dall’art. 953 cod. civ., non deriva il mutamento della natura reale della situazione soggettiva. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 2238 del 2021 e Sez. V n. 15333 del 2014.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza. La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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