Esenzione contributiva sport dilettantistico solo se prestazione non professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24642 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione presso la gestione ENPALS, confluita nell’INPS, sono soggetti in via generale all’obbligo contributivo gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere. L’esonero previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 917 del 1986 non opera in modo automatico per il solo fatto che il percettore sia una società o associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI. Chi invoca l’esenzione deve provare, in concreto, che la prestazione sia stata resa nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, senza fine di lucro e senza corrispondere all’arte o alla professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo. Restano esclusi dai redditi diversi i compensi conseguiti per effetto di attività svolte professionalmente, con abitualità, ripetitività e prevalenza. L’onere probatorio della natura dilettantistica grava su chi invoca l’esonero.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta avverso un avviso di addebito dell’INPS. L’istituto pretendeva i contributi previdenziali relativi a quindici istruttori sportivi per il periodo compreso tra gennaio 2008 e marzo 2009.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, illustrati anche con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. Il ricorso censura la sentenza d’appello sotto il profilo della violazione delle norme fiscali e previdenziali applicabili e della distribuzione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e rigettati. La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dal d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, che impone l’iscrizione all’ENPALS, cui è succeduto l’INPS, a determinate categorie professionali in base al tipo di attività, prescindendo dalla forma subordinata o autonoma. Il d.m. del 15 marzo 2005 ha adeguato l’elencazione, ricomprendendovi gli istruttori e gli addetti agli impianti sportivi di qualsiasi genere.
La Corte si sofferma poi sull’esenzione dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e sull’interpretazione autentica fornita dall’art. 35, comma 5, del d.l. n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009, che include nella locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Richiamando Cass. n. 24365/2019 e Cass. n. 41397/2021, la Corte individua le condizioni dell’esonero e ne ribadisce la natura eccezionale. L’esenzione non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta né dal solo riconoscimento da parte del CONI, dato ritenuto estrinseco e neutrale. Ciò che rileva è la natura non professionale dell’attività svolta dall’istruttore: non si configurano come redditi diversi quelli conseguiti nell’esercizio abituale di un’attività autonoma, anche non esclusiva, né quelli assimilabili al lavoro dipendente. È irrilevante che il reddito non superi la soglia dei 7.500 euro annui, fissata solo ai fini dell’esclusione IRPEF del percettore.
Nel caso concreto il verbale ispettivo e le dichiarazioni raccolte hanno dimostrato che i quindici lavoratori possedevano specifiche conoscenze tecniche, rendevano le prestazioni con abitualità, ripetitività e prevalenza, anche non esclusiva, percependo compensi non marginali. La società, pur gravata dell’onere, non ha provato la natura dilettantistica dell’attività. La Corte d’appello ha quindi deciso la causa con un accertamento di fatto e non mediante la regola di giudizio sull’onere della prova, escludendo così ogni inversione.
Il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, formatosi dopo la proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese. La Corte rigetta il ricorso e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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