Notifica PEC cartella da indirizzo mittente non iscritto non è inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 24718 del 07.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai pubblici registri non determina di per sé l’inesistenza della notifica. La presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire si ricava dalla ricevuta di avvenuta consegna, che identifica il soggetto qualificato e documenta la fase di consegna. Occorre, invece, che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello telematico risultante dal registro. Non è necessaria l’attestazione di conformità all’originale quando l’atto prodotto in giudizio sia un duplicato informatico (atto nativo digitale): in tal caso il documento è depositato in originale, non in copia, e le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti.

Il Fatto

La controversia riguarda l’impugnazione di due atti di pignoramento presso terzi emessi a seguito di due cartelle di pagamento che la ricorrente assumeva irritualmente notificate. La Commissione tributaria provinciale, investita del ricorso, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella concernente contravvenzioni al codice della strada e rigettato il ricorso per il resto. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, riconoscendo la ritualità della notifica eseguita a mezzo PEC.

La ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate-riscossione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la rappresentanza processuale dell’ADER, che la ricorrente assumeva riservata all’Avvocatura generale dello Stato e affidata ad avvocati del libero foro in violazione dell’art. 1 del d.l. n. 193/2016. La Corte dichiara inammissibile la censura sulla tardività dell’eccezione, per difetto di interesse, essendo stata la stessa rigettata nel merito. Nel merito, richiamando Sezioni Unite n. 30008 del 19 novembre 2019, osserva che la costituzione dell’ADER a mezzo dell’Avvocatura erariale o di avvocati del libero foro postula implicitamente la sussistenza dei presupposti di legge, senza necessità di allegazione o prova, neppure nel giudizio di legittimità. Il Protocollo d’intesa n. 36437 del 5 luglio 2017, al punto 3.4.2, prevede espressamente che l’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro nelle liti davanti alle Commissioni tributarie.

Il secondo motivo, sull’asserita tardività del deposito dei documenti ex art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, resta assorbito dal rigetto della censura sulla rappresentanza.

Il terzo e il quarto motivo sono trattati congiuntamente e dichiarati infondati. Quanto all’irritualità della notifica eseguita da un indirizzo del mittente non risultante dai pubblici registri, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 15979 del 18 maggio 2022 e la giurisprudenza successiva: la regola dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 riguarda i soli avvocati, mentre in materia tributaria la norma speciale dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 impone l’utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-PEC del solo destinatario e non dell’agente mittente. Siffatta diversità non configura disparità di trattamento, poiché le prescrizioni sull’indirizzo del destinatario si ricollegano alla sua posizione di soggetto passivo, equiparabile all’elezione di domicilio.

La Corte ribadisce che la categoria dell’inesistenza della notificazione va delimitata ai soli casi di mancanza dei requisiti minimi: l’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato e la fase di consegna. Nel caso concreto, la CTR ha accertato con valutazione di fatto non sindacabile che la provenienza del documento dall’Ente incaricato emergeva dai dati di certificazione e che la ricevuta di avvenuta consegna costituiva prova idonea. La ricorrente non ha evidenziato alcun pregiudizio sostanziale al diritto di difesa, avendo anzi tempestivamente impugnato l’atto davanti all’autorità giudiziaria corretta.

Infondata è anche la doglianza sul formato del file: le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, con le differenti estensioni .p7m e .pdf. Quanto all’omessa attestazione di conformità, la Corte chiarisce che non è necessaria quando l’atto prodotto sia un duplicato informatico: il documento digitale depositato non viene prodotto in “copia”, bensì in originale, suscettibile di ripetute riproduzioni senza perdere tale qualità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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