Cartella da adesione non richiede specifica motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 24715 del 07.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che faccia seguito all’omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione. Il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere motivazionale può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo all’atto di adesione. L’obbligo di motivazione degli atti impositivi, previsto dagli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602/1973, va verificato non in astratto, ma alla luce delle finalità che è chiamato ad assolvere: mettere il contribuente a conoscenza dell’an e del quantum della pretesa e delimitare le ragioni dell’Ufficio nel successivo contenzioso. Resta ferma la regola processuale per cui l’eccezione di merito respinta in primo grado e riproposta dall’appellato vittorioso, qualora contesti la statuizione sul punto, può essere riqualificata come appello incidentale in applicazione del principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo.
Il Fatto
Una società contribuente in liquidazione aveva sottoscritto un accertamento con adesione e ottenuto la rateizzazione del debito. Non avendo versato le rate successive alla quarta, l’agente della riscossione le notificava una cartella di pagamento per Irap, Iva, sanzioni e accessori. La società impugnava la cartella eccependo, in via preliminare, vizi di notifica e l’incomprensibilità di una voce di importo rilevante riportata al codice tributo 0161 “Iva, diritti e compensi a terzi”, e, nel merito, l’omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale rigettava espressamente le eccezioni preliminari e accoglieva il ricorso nel merito per errori di calcolo dell’Ufficio. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva legittima la cartella salvo che per la voce di cui al cod. trib. 0161, annullata per asserita incongruenza. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per extrapetizione, sostenendo che la questione del difetto di motivazione della cartella era stata respinta in primo grado e non era stata oggetto di appello incidentale da parte della contribuente. Il motivo è infondato.
La Corte richiama la regola secondo cui il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione, attribuendo un bene della vita diverso da quello conteso. Nella specie, la società aveva specificamente riproposto, nelle controdeduzioni in appello, la questione dell’incomprensibilità della voce di cui al cod. trib. 0161, in espressa contrapposizione alle contestazioni dell’Agenzia. Tale atto integra, per la parte vittoriosa nel merito in primo grado, l’appello incidentale sulla questione già rigettata, in applicazione del principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tanto più che nel contenzioso tributario l’appello incidentale è contenuto nelle controdeduzioni. Non si era dunque formato alcun giudicato interno e la Commissione regionale non è incorsa in extrapetizione.
Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la Commissione annullato l’iscrizione a ruolo per un asserito vizio di motivazione. Il motivo è fondato. La Corte ricorda che la verifica dell’osservanza dell’obbligo motivazionale va riscontrata alla luce delle finalità dell’atto e che, quando la liquidazione avviene sulla base dei dati già forniti dal contribuente, l’onere può ritenersi assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione o all’atto presupposto.
Tali principi sono applicabili anche alla cartella che segua all’omesso versamento delle rate di un accertamento con adesione: il contribuente conosce già i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La Commissione regionale non si è attenuta a tale principio, poiché la cartella era stata emessa per il mancato versamento delle rate successive alla quarta e l’onere motivazionale dell’Ufficio poteva considerarsi assolto con il richiamo all’atto di adesione.
La Corte accoglie quindi il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente quanto alla voce controversa. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società a quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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