Responsabilità dei magistrati: motivi nuovi e critica vincolata in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 24764 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Stato per l’esercizio della funzione giudiziaria, il ricorrente non può introdurre questioni formalmente nuove rispetto a quelle esaminate dalla sentenza impugnata. È inammissibile il ricorso che, anziché censurare le rationes decidendi della pronuncia di appello, riproponga le questioni qualificatorie già affrontate nei gradi di merito al fine di ottenerne il riesame. Il giudizio di legittimità è infatti a critica vincolata e non consente la rivalutazione delle conclusioni dei giudici di merito. La clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 117/1988 sottrae alla responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, salvi i casi di dolo e le eccezioni di legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita condotta illegittima dei magistrati della Corte di cassazione, che con una pronuncia avevano rigettato un suo precedente ricorso. La vicenda risaliva a una scrittura privata stipulata dal padre nel 1966 con le proprietarie di un terreno, in forza della quale egli aveva edificato un immobile a proprie spese senza ottenere la cessione pattuita.

La domanda, proposta ai sensi della legge n. 117/1988, era stata rigettata dal tribunale, con condanna dell’attore al risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, ritenendo corretto il richiamo ai precedenti giudicati e applicando la clausola di salvaguardia in favore dell’attività interpretativa dei magistrati. Il ricorrente ha quindi adito la Cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi e li dichiara tutti inammissibili sotto distinti profili. Il primo rilievo concerne la novità delle questioni: i motivi introducono censure riferite agli artt. 1, 2, 3 e 3-bis della legge n. 18/2015 senza indicare dove tali violazioni fossero state in precedenza prospettate, con la conseguenza che non è necessario procedere all’esame dei presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina.

Sotto altro profilo, i motivi censurano passaggi delle sentenze di merito, riproponendo questioni qualificatorie e sollecitando il riesame delle conclusioni dei giudici di merito, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. Questa aveva escluso la ravvisabilità di una condotta illegittima in capo ai magistrati e aveva applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 117/1988.

La Corte ribadisce che il giudizio di cassazione è sempre un giudizio a critica vincolata e che non ha fondamento normativo il convincimento del ricorrente circa un preteso obbligo della Suprema Corte di compiere verifiche sui fatti acquisiti al processo. Tale convincimento, osserva il Collegio, ispira tutte le censure.

La sentenza d’appello, rileva ancora la Corte, aveva esaminato tutti i motivi di gravame e il ricorso odierno non ne aggredisce le rationes decidendi, ma ripropone nel sostanza le questioni già affrontate nei gradi precedenti, ricostruendo violazioni di giudicato irrilevanti ai fini della decisione sulla fondatezza della domanda risarcitoria.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con l’obbligo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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