Responsabilità del direttore dei lavori e alta sorveglianza sulla fase esecutiva (Cass. civ. Sez. II n. 27995 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori, chiamato a svolgere un’alta sorveglianza sull’opera, risponde in via extracontrattuale e in solido con l’appaltatore dei gravi difetti dell’edificio contemplati dall’art. 1669 cod. civ. anche quando essi derivino da carenze esecutive. La fase esecutiva, infatti, non si sottrae all’obbligo di controllo periodico e qualificato su tutte le fasi essenziali, con potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie. L’onere della prova della diligenza grava sul direttore e sull’appaltatore, che possono liberarsi solo dimostrando di aver espletato i propri compiti. Il giudice del merito non può sottrarre a quella vigilanza le lavorazioni che investano profili strutturali essenziali, né fondare la decisione su argomentazioni di motivazione apparente.
Il Fatto
Gli acquirenti di un appartamento realizzato da un’impresa edile, con un professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, convenivano in giudizio gli eredi del costruttore e il direttore dei lavori. Esponevano che l’immobile aveva manifestato, dopo alcuni anni, gravi vizi: infiltrazioni d’acqua nel piano interrato, muffe diffuse nei locali di soggiorno, difetti di impermeabilizzazione del solaio, pendenze inadeguate, assenza di drenaggio e ponti termici. Chiedevano il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1669 e 2055 cod. civ.
Il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva dell’impresa costruttrice e rigettava la domanda verso il direttore dei lavori, ritenendo i difetti riconducibili a lavorazioni elementari sotto il controllo del direttore di cantiere. La Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello principale degli acquirenti e quello incidentale degli eredi, confermando la decisione. Gli acquirenti ricorrono per cassazione con quattro motivi; il direttore dei lavori resiste con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Sui primi tre motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, la Corte muove dall’art. 1669 cod. civ., letto insieme agli artt. 1176 e 2055 cod. civ. La norma configura una responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore per i gravi difetti dovuti anche a carenze esecutive.
Il direttore assume un’obbligazione di mezzi, ma per la natura tecnica dell’opera deve esercitare un’alta sorveglianza: non una presenza costante in cantiere, bensì un controllo periodico e qualificato su tutte le fasi essenziali, con potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie. La mancata vigilanza su impermeabilizzazioni, pendenze o drenaggi integra colpa. L’onere della prova grava su direttore e appaltatore, che possono liberarsi solo dimostrando di aver espletato i propri compiti. Deroghe sono ammesse solo per lavorazioni marginali o per difetti da vizio di progettazione estraneo alle competenze del direttore.
La Corte rileva che la sentenza impugnata contraddice questi principi, ribaditi da Cass. n. 18405/2025: la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza, e il direttore ha mancato di un controllo penetrante a fronte di gravi vizi accertati.
Quanto al vizio logico, la Corte osserva che il carattere esecutivo dei difetti non implica che le opere siano elementari e sottratte alla vigilanza. La sentenza non spiega perché lavorazioni complesse e cruciali — impermeabilizzazione di un ampio solaio, corrette pendenze, coibentazione termica, drenaggio di un muro controterra — debbano considerarsi marginali. Si configura così la motivazione apparente: essa, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, senza che l’interprete possa integrarla per congetture (Sez. 6 n. 13977 del 2019; S.U. n. 22232/2016).
La Corte richiama la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione operata dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile, esclusa la mera insufficienza (S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). La sentenza è dichiarata nulla per motivazione di pura apparenza.
L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe il quarto del ricorso principale e i motivi dal secondo al quarto del ricorso incidentale, vertenti sulle spese. Il primo motivo incidentale è inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse. La Corte cassa con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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