Licenziamento per cessazione appalto: procedura collettiva solo con almeno cinque non riassunti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24920 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento conseguente a cessazione di appalto di servizi, l’esclusione dell’applicazione della procedura di licenziamento collettivo prevista dall’art. 24 legge n. 223/1991, stabilita dall’art. 7, co. 4 bis, d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, presuppone che la riassunzione presso l’impresa subentrante avvenga in termini collettivi, a parità di condizioni economiche e normative. Ne deriva che l’eccezione non opera, con riespansione della disciplina generale del licenziamento collettivo, soltanto quando la mancata riassunzione riguardi almeno cinque dipendenti. Ove non riassunto sia un solo lavoratore, la vicenda si riduce a un singolo rapporto e non integra gli estremi del licenziamento collettivo: il recesso è sindacabile come licenziamento individuale, ai sensi dell’art. 3 legge n. 604/1966, sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società uscente, quale operaio inquadrato nel secondo livello del CCNL multiservizi con orario di trentasei ore settimanali, dal luglio 2019 al settembre 2022, quando era stato licenziato per cessazione del contratto di appalto. Deduceva che insieme a lui erano stati licenziati tutti gli altri operai impiegati nel medesimo appalto e lamentava l’omessa procedura di licenziamento collettivo.

Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso per un vizio diverso da quello dedotto; la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, ravvisava invece il difetto di procedura e applicava la tutela indennitaria ex art. 10 d.lgs. n. 23/2015. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi; la società proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina in via preliminare il ricorso incidentale, ritenuto pregiudiziale, perché fondato su una ragione più liquida che consente di modificare l’ordine delle questioni, in adesione alle esigenze di celerità ed economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost..

La questione centrale attiene all’art. 7, co. 4 bis, d.l. n. 248/2007, che sottrae all’art. 24 legge n. 223/1991 l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore. La Corte territoriale aveva accertato in fatto che l’unico dipendente addetto all’appalto non riassunto dall’impresa subentrante era stato il ricorrente principale.

La Corte di cassazione osserva che anche la norma derogatoria ha una prospettiva collettiva: l’eccezione postula che pure la riassunzione presso l’impresa subentrante avvenga in termini collettivi. A contrario, essa è insussistente, con riespansione della disciplina generale, soltanto se la riassunzione è mancata almeno per cinque dipendenti. Solo a tale condizione viene meno la garanzia collettiva per i dipendenti dell’impresa uscente.

Il riferimento ai precedenti è puntuale: Cass. n. 20772/2018 e Cass. n. 22121/2016 avevano ritenuto applicabile la disciplina collettiva perché la mancata riassunzione alle medesime condizioni aveva riguardato una vicenda pur sempre collettiva. Nel caso in esame, invece, la res controversa si riduce a un solo rapporto di lavoro, mentre la disciplina del licenziamento collettivo presuppone almeno cinque licenziamenti. Si verte dunque in un licenziamento individuale, da sindacare ai sensi dell’art. 3 legge n. 604/1966.

Il ricorso incidentale è pertanto fondato; la sentenza è cassata con rinvio per l’esame di tale domanda. Il primo motivo del ricorso principale, che denuncia contraddittorietà della motivazione, è infondato, non ravvisandosi alcuna insanabile illogicità. Il secondo motivo resta assorbito, dovendo il giudice di rinvio condurre il sindacato sul solo giustificato motivo oggettivo.

Nota della Redazione

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