Inammissibile in cassazione la critica alla prova della notifica degli atti presupposti (Cass. civ. Sez. V n. 25573 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della regolarità della notificazione degli atti presupposti l’avviso di accertamento — comunicazione di irregolarità e questionario — costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. La censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, solleciti un riesame del materiale probatorio non è ammissibile in cassazione, perché non individua un errore di diritto ma contesta la valutazione della prova. In caso di notificazione eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale ordinario, non operano le regole della legge n. 890 del 1982, ma quelle del regolamento postale: in caso di mancato recapito è sufficiente il rilascio dell’avviso di giacenza, senza raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La comunicazione di irregolarità non è un adempimento imposto dalla legge, ma una mera opportunità concessa al contribuente, la cui assenza non rientra tra le cause di nullità dell’atto impositivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF e IVA, maggiori compensi per prestazioni di lavoro autonomo, emersi dal confronto tra la dichiarazione del professionista per il 2012 e i modelli 770 trasmessi dai clienti sostituti d’imposta. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo di non aver ricevuto la notificazione degli atti presupposti: la comunicazione di irregolarità e un questionario asseritamente inviatogli dall’Ufficio.
Respinto il ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, rilevando che gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e che, in ogni caso, l’invio del cd. avviso bonario non costituiva adempimento prescritto dalla legge, trattandosi di accertamento eseguito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 600 del 1973. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890 del 1982, degli artt. 116 e 160 cod. proc. civ., del d.P.R. n. 68 del 2005 e del relativo allegato tecnico, nonché dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si contestava alla Commissione regionale di aver escluso la necessità della comunicazione di irregolarità e di aver ritenuto idonea, a provare la regolare trasmissione a mezzo p.e.c., una semplice fotocopia e la riproduzione di una schermata.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Commissione regionale, pur avendo chiarito che la comunicazione di irregolarità «non è un obbligo, ma un’opportunità» e che la sua assenza non figura tra le cause di nullità tassativamente previste, aveva comunque accertato in fatto che detta comunicazione era stata inviata a mezzo p.e.c. all’indirizzo indicato e recapitata in data 02.12.2016, come attestato dalla stampa dell’applicativo «SPACE» allegata dall’Amministrazione.
La decisione dei giudici di appello poggia dunque su un libero apprezzamento delle emergenze istruttorie, che il ricorrente intendeva rimettere in discussione dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge. Una critica così formulata non può trovare ingresso, risolvendosi nel non consentito tentativo di sollecitare un riesame della valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
Quanto al questionario, la Commissione ha acclarato che la notificazione era stata eseguita direttamente dall’Ufficio a mezzo del servizio postale ordinario. Sulla cartolina della raccomandata, non consegnata per temporanea assenza del destinatario, era stato attestato l’inoltro dell’avviso di giacenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di mancato recapito di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate ordinarie, in applicazione analogica dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dal ritiro se anteriore.
La doglianza sulla mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della c.a.d. avrebbe avuto senso solo se la notificazione fosse avvenuta con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Essendo stata eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevedono la raccomandata informativa ma il semplice avviso di giacenza (Cass. n. 6586/2025, Cass. n. 3017/2024, Cass. n. 12494/2022). Il motivo difetta quindi di specificità.
La Corte ha inoltre escluso che la decisione si fondi su documenti tardivamente depositati in appello, risultando essa basata sulla documentazione già prodotta in primo grado e ivi valutata. La lamentata incertezza sulla data di perfezionamento della notifica si riduce a una contestazione sulla sufficienza della motivazione, vizio non più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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