Autotutela tributaria: il diniego si impugna solo per illegittimità del rifiuto (Cass. civ. Sez. V n. 25574 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che chiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non può limitarsi a dedurre vizi dell’atto ormai preclusi, ma è tenuto a prospettare un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre profili di illegittimità del rifiuto, non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. È inammissibile, per sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, il motivo formulato congiuntamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Non ricorre invece omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato.

Il Fatto

Il contribuente impugnava il diniego di autotutela emesso dall’Agenzia delle entrate, relativo ai ruoli sottesi a due cartelle di pagamento, notificate nel 2006 e nel 2007 e rese definitive per mancata impugnazione nei termini.

L’istanza di autotutela si fondava sul dedotto vizio di notifica delle cartelle. L’Ufficio, rilevato che il vizio non era stato tempestivamente eccepito e che la notifica aveva comunque raggiunto lo scopo, rifiutava l’annullamento delle iscrizioni a ruolo. La CTP di Roma respingeva il ricorso, ritenendo non impugnabile il provvedimento di rifiuto di sgravio e, nel merito, infondata la richiesta. La CTR del Lazio rigettava l’appello del contribuente, che ricorreva in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente censurava la ritenuta correttezza della notifica delle cartelle. Il motivo è dichiarato inammissibile per la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei: non è consentito prospettare la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione, che rimette in discussione gli elementi di fatto.

Sul punto la Corte richiama un orientamento costante (Cass. n. 32952 del 2019, Cass. n. 24901 del 2019, Cass. n. 26874 del 2018), escludendo che il motivo possa salvarsi anche secondo l’indirizzo meno rigoroso, che pure richiede l’indicazione specifica delle doglianze normative.

Il motivo è inammissibile anche per una ragione ulteriore, di carattere sostanziale. Il contribuente che sollecita il ritiro in autotutela di un atto impositivo definitivo non può dedurre vizi ormai preclusi, ma deve prospettare un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell’atto. Contro il diniego di autotutela è quindi proponibile impugnazione solo per contestare l’illegittimità del rifiuto, non la fondatezza della pretesa tributaria (Cass. Sez. 5 n. 161 del 2024).

Il secondo motivo, relativo alla disciplina della legge sul ravvedimento e all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, è parimenti inammissibile per analoga commistione di profili, ed è comunque infondato, perché il ricorrente vorrebbe ampliare l’ambito di impugnabilità del diniego oltre i limiti già indicati.

Quanto alla doglianza di omessa pronuncia sulla asserita mancanza di esame di uno dei ruoli, la Corte la ritiene ammissibile sotto il profilo dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., ma infondata. Non ricorre il vizio quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato (Cass. n. 29191 del 2017), avendo la CTR rilevato che il contribuente aveva presentato un’istanza di sgravio in autotutela, non già la dichiarazione prevista dalla legge sul ravvedimento.

Il ricorso è quindi rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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