Società partecipate, blocco retributivo inapplicabile ai contratti privatistici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25707 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco retributivo e contrattuale previsto dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 non si estende ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, il cui rapporto resta disciplinato dal codice civile e dalla contrattazione collettiva privatistica. I diritti economici riconosciuti dalle fonti regolative del rapporto non sono derogabili unilateralmente dal datore di lavoro o dall’ente controllante. Il perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi fissati dall’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016 non determina la nullità degli atti difformi né abilita l’imposizione unilaterale di riduzioni: solo la contrattazione di secondo livello, “ove possibile”, può disporre in senso riduttivo dei trattamenti già acquisiti.

Il Fatto

Una lavoratrice, già dipendente di una società integralmente partecipata da una città metropolitana e affidataria in house di servizi, poi transitata a una società a partecipazione regionale, ha agito contro l’originaria datrice di lavoro rivendicando le differenze retributive maturate dall’aprile 2015 al febbraio 2018, secondo le spettanze previste dal CCNL privatistico del terziario e dal suo rinnovo.

Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda. La Corte d’Appello, riformando parzialmente, ha limitato l’accoglimento al periodo dal 1.1.2016 al 28.2.2018, richiamando la Corte cost. n. 178 del 2015 e ritenendo ingiustificato il rifiuto di adeguare i trattamenti a partire dal termine del blocco. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del rapporto. La partecipazione pubblica non muta la natura privata della società, che resta assoggettata al regime dello strumento privatistico adoperato. Il d.lgs. n. 175/2016, all’art. 1, comma 3 e all’art. 19, comma 1, conferma che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le norme del codice civile, le leggi sul lavoro subordinato nell’impresa e i contratti collettivi, non la disciplina del d.lgs. n. 165/2001.

Ricostruita l’evoluzione normativa, la Corte osserva che già l’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008 aveva esteso alle partecipate in house gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali, giustificando l’invalidità di clausole negoziali di superminimo. Dal 2013, con la modifica introdotta dalla legge n. 147/2013, il sistema è però mutato: le misure di contenimento vanno attuate tramite la contrattazione di secondo livello, su atto di indirizzo dell’ente controllante, fermo il contratto nazionale vigente.

Gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, sono fissati dalle amministrazioni socie con propri provvedimenti ai sensi dell’art. 19, comma 5. Le società a controllo pubblico li perseguono con propri provvedimenti «da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello», secondo l’art. 19, comma 6.

L’inciso “ove possibile” non è privo di portata giuridica. Se la riduzione fosse ammessa in via unilaterale, il richiamo al recepimento nella contrattazione sarebbe inutile. Esso va letto nel senso che gli amministratori devono attivarsi per ottenere l’accordo sindacale, senza che alcuna responsabilità sia addebitabile per il solo fatto che l’intesa, non coercibile, non sia stata raggiunta.

Da ciò consegue che né il datore di lavoro né l’ente controllante possono incidere unilateralmente sui diritti riconosciuti dalle fonti regolative del rapporto. I diritti economici non sono derogabili dalla parte datoriale: solo la contrattazione di secondo livello può disporne in senso riduttivo. Poiché nella specie gli accordi di secondo livello non vi sono mai stati, le pretese dei lavoratori restano fondate.

Quanto al blocco retributivo, la Corte esclude che le disposizioni richiamate dalla ricorrente si riferiscano ai dipendenti delle partecipate. L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 opera per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ISTAT, mentre il comma 17 limita la sospensione della contrattazione al personale di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001. Il richiamo alla Corte cost. n. 178 del 2015 è quindi erroneo per il periodo oggetto di causa. Il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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