Alterchi autoferrotranvieri e sanzione conservativa: illegittimo il licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22554 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del dipendente autoferrotranviere consistente in un alterco con vie di fatto consumato nei locali o nelle dipendenze dell’azienda rientra tra le infrazioni punite con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio, ai sensi dell’art. 42, n. 15, R.D. n. 148 del 1931. Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la sussunzione del fatto concreto operata dal giudice di merito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. L’immutabilità della contestazione disciplinare impedisce di ampliare l’addebito attraverso la motivazione del recesso o le giustificazioni rese dal lavoratore. Il licenziamento intimato per un fatto riconducibile alla previsione che contempla una sanzione conservativa è illegittimo, con applicazione delle tutele dell’art. 18, comma 4, St. lav.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento disciplinare a un proprio dipendente in data 30 ottobre/7 novembre 2015, addebitandogli di essersi trattenuto nel piazzale antistante la stazione, dopo la fine del turno, e di avere avuto un diverbio poi degenerato in colluttazione con un altro dipendente in partenza sulla tratta di servizio.

Dopo un primo grado e una pronuncia rescindente di questa Corte — l’ordinanza n. 35231 del 2022 — la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3698/2023, ha annullato il licenziamento, condannando la società alla reintegra del lavoratore e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre accessori e contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva escluso la nullità del recesso per vizio procedurale, ritenendo devoluta la sola questione dell’annullabilità ai sensi del comma 4 dell’art. 18 St. lav., e aveva ricondotto il fatto contestato all’art. 42, n. 15, R.D. n. 138 del 1931, che sanziona con la sospensione gli alterchi con vie di fatto, le ingiurie, i disordini, le risse o le violenze nei locali aziendali o loro dipendenze.

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. La tesi della società — secondo cui le giustificazioni rese dal dipendente in sede disciplinare consentirebbero un ampliamento dell’addebito sino a ricomprendere circostanze indicate nella sola lettera di recesso — è stata respinta, perché tradirebbe la ratio garantista dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, privando il lavoratore della possibilità di contraddire e difendersi. La Corte ha poi rilevato che la valutazione sull’eventuale menomazione del diritto di difesa è stata specificamente svolta dal giudice di merito, e che l’interpretazione dell’atto di contestazione compete al giudice del merito, con censura inammissibile in sede di legittimità.

Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento in materia di contrattazione collettiva favorevole al dipendente — Cass. n. 8718 del 2017, Cass. n. 9223 del 2015, Cass. n. 13353 del 2011, Cass. n. 19053 del 2005, Cass. n. 5103 del 1998, Cass. n. 1173 del 1996 — esteso al caso in cui sia la legge a descrivere le condotte punibili con sanzione conservativa. Sul punto ha valorizzato Cass. n. 2518 del 2023, conforme alla sentenza impugnata, secondo cui la nozione dell’art. 42 R.D. n. 148 del 1931 ha amplissima portata semantica, a prescindere da provocazione o iniziale aggressione.

La Corte ha distinto il precedente invocato dalla società — Cass. n. 2977 del 2025, relativo a un’aggressione alle spalle con bottiglia e lesioni gravi — dalla fattispecie in esame, riconducibile a un mero alterco. Ha inoltre ribadito che la valutazione di gravità e proporzionalità rientra nell’attività sussuntiva del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza, richiamando Cass. n. 13534/2019 e altre pronunce.

Infine, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non illustrata quanto ai parametri evocati, non risultando in qual modo l’interpretazione adottata contrasti con essi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *