Valore aree edificabili ICI desumibile da perizia per imposta sostitutiva (Cass. civ. Sez. V n. 26274 del 27.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il valore imponibile delle aree fabbricabili, ai fini dell’ICI, pur dovendo essere determinato secondo i parametri dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, può essere desunto da una perizia giurata di stima prodotta per la determinazione delle plusvalenze nell’ambito dell’imposta sostitutiva, purché faccia applicazione dei medesimi criteri indicati dalla norma tributaria. I dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare non fondano autonomamente l’accertamento, ma ne costituiscono mero riscontro di coerenza. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an ed il quantum.

Il Fatto

Un contribuente proprietario di un’area fabbricabile riceveva un avviso di accertamento recante la ripresa a tassazione dell’ICI per l’anno 2007. L’ufficio aveva rideterminato il valore dell’area partendo da una perizia di stima prodotta dallo stesso contribuente in relazione all’imposta sostitutiva, attualizzandola al periodo d’imposta in contestazione.

Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva per quanto di ragione l’appello dell’ente impositore. Dopo il decesso del contribuente, gli eredi ricorrono per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si deduce l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione nominativa delle parti appellate. Il collegio richiama l’orientamento secondo cui l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, quale disposizione di natura eccezionale, va interpretato restrittivamente. L’incertezza soggettiva è causa di inammissibilità solo se assoluta, restando sufficiente che le parti siano identificabili con certezza dal contesto dell’atto, dalla sentenza impugnata o dagli atti delle pregresse fasi. Nella specie la sentenza dava conto della costituzione degli eredi e l’impugnazione recava, sia pur per relationem, la loro indicazione nominativa; la notifica era avvenuta presso il difensore domiciliatario e le parti appellate si erano costituite articolando anche appello incidentale.

Il sesto motivo, esaminato con priorità per la sua pregiudizialità logico-giuridica, lamenta l’omesso esame dell’eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione. La Corte ricorda che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, è consentito decidere nel merito l’eccezione non esaminata, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto. L’obbligo di motivazione è adempiuto quando il contribuente può conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; la censura, attingendo l’idoneità probatoria dei dati OMI, finisce col devolvere al requisito di forma della motivazione un profilo di riscontro probatorio.

Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, la Corte ribadisce che il valore delle aree edificabili può desumersi da una perizia di stima prodotta ex art. 7 della legge n. 448/2001, purché applichi i medesimi criteri dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992. Il principio è già stato applicato in una controversia tra le stesse parti relativa all’anno 2004. I ricorrenti non specificano i contenuti della perizia né i criteri asseritamente violati; la valorizzazione dei dati OMI non ha fondato l’accertamento, ma ne ha costituito solo il riscontro di coerenza. Il quinto motivo ripropone deduzioni di parte senza allegare fatti decisivi.

Il settimo motivo contesta la liquidazione delle spese dei gradi di merito. La Corte rileva che i parametri medi del d.m. n. 55/2014, comprensivi della riduzione del 20%, esponevano importi superiori a quelli liquidati; inoltre il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione quando la liquidazione resta tra il minimo e il massimo di tariffa, il sindacato di legittimità restando escluso.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

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