Stabilizzazione del precario e danno comunitario: serve nesso diretto con l’abuso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27243 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico privatizzato, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore ha efficacia riparatoria dell’illecito solo se sussiste una stretta correlazione tra l’abuso commesso e la stabilizzazione ottenuta. Tale correlazione richiede, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia effetto diretto ed immediato dell’abuso. Non ricorre tale condizione quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine. In tal caso l’abuso opera come mero antecedente remoto e l’assunzione è solo agevolata, non determinata, dalla reiterazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Agrigento aveva liquidato in favore di ciascun lavoratore il risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010, in ragione dell’abusiva reiterazione di contratti a termine da parte di un ente pubblico locale.

La Corte d’appello di Palermo, in riforma parziale, aveva escluso il diritto al risarcimento ravvisando nella stabilizzazione intervenuta dopo l’approvazione del piano triennale del fabbisogno una misura proporzionata ed effettiva, idonea a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi incentrati sulla natura non satisfattiva di quella procedura di assunzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo della efficacia riparatoria della stabilizzazione nel lavoro pubblico. La questione nasce dal contrasto tra il diritto del lavoratore al risarcimento per l’abuso e l’effetto sanante che l’ente datore di lavoro pretende di riconoscere alla propria procedura di reclutamento.

Il Collegio richiama la clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il riferimento centrale è Cass. n. 14815/2021, che ha già enunciato il principio della stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione. Nella specie, la Corte osserva che la procedura si è svolta all’esito di un concorso riservato ai dipendenti a termine, con pubblicazione dell’avviso e valutazione dei titoli, e non per effetto automatico della reiterazione.

La Corte ribadisce la distinzione già valorizzata da Cass. n. 15353/2020: occorre che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata determinata dalla successione dei contratti, e non semplicemente agevolata. L’indizione di un concorso riservato lascia all’abuso il ruolo di mero antecedente remoto e offre al lavoratore precario solo una chance di assunzione, la cui valenza riparatoria è stata esclusa sin dalle pronunce del 2016 sui precari della scuola.

Il rapporto diretto ed immediato è ravvisabile solo quando la stabilizzazione consegua a un automatismo, come nel settore scolastico per l’avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento, oppure a procedure che offrano ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione. Nel caso in esame l’assunzione discende da una pluralità di condizioni, prima fra tutte il superamento della prova idoneativa, e dunque risulta agevolata ma non determinata dall’abuso.

La Corte richiama inoltre le più recenti Cass. n. 35735/2022, Cass. n. 15240/2021 e Cass. n. 10414/2025, che proprio con riguardo a una procedura ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 ha ritenuto infondata la pretesa datoriale di considerare sanato l’abuso. I motivi, trattati congiuntamente per la loro intima connessione, sono pertanto accolti. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio enunciato e sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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