Notifica cartella esattoriale valida se effettuata direttamente dal concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 2753 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di notifica della cartella di pagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n. 46/1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell’esattore”, la notifica può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel giudizio di appello, la conferma della sentenza di primo grado costituisce conseguenza meccanica del rigetto dell’unico appello proposto e non richiede motivazione esplicita ulteriore.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, a seguito di controllo formale del modello di dichiarazione 730/2009 per il periodo di imposta 2008, effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

L’Ufficio aveva contestato il recupero indebito del credito di imposta per riacquisto della prima casa e omessi o carenti versamenti IRPEF, recuperando imposte, interessi e sanzioni. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso solo nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione dell’Agenzia delle entrate, non accettata. L’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo e il secondo motivo il contribuente censura la sentenza per non aver riconosciuto la pretesa inesistenza della notifica della cartella, effettuata direttamente a mezzo posta dalla concessionaria per la riscossione, con conseguente assunta caducazione delle pretese erariali. La Corte tratta congiuntamente i motivi, per connessione, e li ritiene entrambi infondati.

Richiamando il consolidato orientamento recentemente ribadito, il Collegio afferma che, in materia di notifica della cartella di pagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, la notifica può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La CTR non ha quindi errato nel rigettare il relativo motivo d’appello.

Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente censura il capo della sentenza che ha dichiarato improponibile il motivo d’appello con cui, in via subordinata, aveva chiesto di riconfermare la sentenza di primo grado e ricomprendere nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione il credito residuo non compensato, con sgravio di sanzioni e interessi. La CTR aveva qualificato la doglianza come eccezione nuova, non rilevabile d’ufficio, e quindi improponibile in appello.

La Corte osserva che le stesse allegazioni del ricorrente escludono l’emersione del vizio di omessa pronuncia. La CTR si è pronunciata espressamente sull’eccezione di compensazione, ritenendola nuova e improponibile, e implicitamente sulla richiesta subordinata di conferma della sentenza di primo grado, che costituisce effetto inevitabile del rigetto dell’appello del contribuente, unica parte appellante.

Quanto al quarto motivo, a prescindere dalla formale rubricazione come omessa pronuncia, il corpo del mezzo rivela la sostanziale censura di carenza assoluta di motivazione. Il Collegio, premessa la difficoltà logica di coniugare la denuncia di omissione totale di pronuncia con l’asserita carenza motivazionale sulle ragioni della stessa omissione, esclude il vizio di parvenza o di assenza totale o di contraddittorietà interna della motivazione. La CTR ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto improponibile in rito l’eccezione di compensazione, mentre la conferma della sentenza di primo grado è meccanica conseguenza del rigetto dell’unico appello proposto e non richiede motivazione esplicita ulteriore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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