Lite temeraria e difetto di contraddittorio dei difensori distrattari (Cass. civ. Sez. II n. 28032 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ., presuppone l’allegazione e la prova, anche per presunzioni, degli elementi costitutivi del danno, compreso quello non patrimoniale. È inammissibile il motivo di ricorso che contesti genericamente tale carenza probatoria senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. I difensori ai quali siano state distratte le spese nel giudizio di rinvio, non essendo contraddittori rispetto al capo che condanna la controparte per lite temeraria, non hanno titolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che vanno dichiarate irripetibili.
Il Fatto
Un avvocato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in funzione di giudice di rinvio, ha rigettato la domanda di pagamento di una quota di compensi e ha confermato la condanna della stessa ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, già stabilita in primo grado e integrata in appello.
La società debitrice non ha proposto difese. Hanno resistito con controricorso i due avvocati che avevano difeso la società nel giudizio di rinvio, nel cui favore erano state distratte le spese, chiedendo di essere dichiarati privi di legittimazione passiva. La ricorrente censura esclusivamente la condanna risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è articolato in un unico motivo, che denuncia la violazione dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ. e contesta la condanna per avere agito in giudizio con mala fede. La Corte rileva anzitutto che il giudice di rinvio ha fondato quella condanna su comportamenti specifici e accertati, riconducibili alla violazione del canone di buona fede, che la ricorrente non nega.
La ricorrente si limita a contestare l’applicabilità della convenzione sui compensi, ma tale questione costituiva il fondamento del rigetto della domanda principale, che non viene riformulato con il ricorso. Il motivo resta così circoscritto al solo capo risarcitorio, senza investire il presupposto logico della decisione impugnata.
Quanto alla dedotta mancanza di allegazione e prova degli elementi costitutivi del danno, la Corte giudica la censura generica: la ricorrente non si confronta con la statuizione del giudice di rinvio sul danno non patrimoniale. La motivazione del provvedimento impugnato è sul punto puntuale, e il motivo non la scalfisce.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Segue una statuizione sulle spese: i difensori che si sono costituiti con controricorso, destinatari della distrazione delle spese nel giudizio di rinvio, non sono contraddittori rispetto al capo che condanna la controparte per lite temeraria. Ne deriva che le spese da essi affrontate vanno dichiarate irripetibili, con richiamo a un precedente della stessa Corte.
La Corte dà infine atto, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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