Perizia non giurata ammessa per la Tremonti ambientale (Cass. civ. Sez. V n. 28405 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detassazione degli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000, la perizia di parte diretta a quantificare l’investimento agevolabile non deve necessariamente rivestire la forma giurata o asseverata: in assenza di una previsione di legge assistita da espressa comminatoria di nullità, non è consentito introdurre forme sacramentali ulteriori rispetto alle annotazioni contabili. Il giudice di merito è tenuto a valutare la perizia insieme alle risultanze contabili, nel più ampio compendio probatorio, senza poterla disattendere per il solo difetto del giuramento. La preclusione processuale e l’inammissibilità costituiscono rimedio estremo, giustificato solo se espressamente sancito dal legislatore o posto a presidio della parità delle parti. L’errore di fatto o di diritto del contribuente è emendabile mediante dichiarazione integrativa quando sia imputabile a obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, in coerenza con i principi di capacità contributiva e di correttezza dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La società contribuente acquisiva un impianto eolico mediante contratto di leasing, di manutenzione e di acquisto del terreno. Nelle dichiarazioni per gli anni d’imposta 2010 e 2011 non esponeva il credito connesso alla detassazione degli investimenti ambientali, per il dubbio sulla cumulabilità con i certificati verdi e le tariffe incentivanti.

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. MISE 5 luglio 2012, ritenuto superato il dubbio interpretativo, la società si muniva di perizia di parte sulla consistenza dell’investimento e presentava dichiarazioni integrative. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di irregolarità e, poi, cartella esattoriale con ripresa a tassazione e sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni della contribuente; la decisione era riformata in appello, con conferma della pretesa. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La disciplina applicabile richiama esclusivamente la contabilità d’impresa e non prescrive alcuna perizia asseverata, né tantomeno giurata. La Corte osserva che, in mancanza di una previsione di legge corredata da espressa comminatoria di nullità, non è possibile aggiungere requisiti formali alla prova offerta dalla parte, oltre alle annotazioni contabili.

Ne deriva che la perizia di parte andava esaminata dal giudice di merito insieme alle altre risultanze contabili, con valutazione complessiva del compendio probatorio, e non disattesa per il solo difetto del giuramento. La Corte richiama sul punto Cass. V n. 33503/2018 e Cass. II n. 4437/1997.

Il collegio ribadisce poi un principio di carattere generale: la sanzione processuale dell’inammissibilità deve restare rimedio estremo, a salvaguardia della parità delle parti e del diritto di difesa, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e da Cass. S.U. n. 8959/2022. Il criterio ermeneutico non deve introdurre preclusioni o decadenze non espressamente sancite dal legislatore.

Tale regola vale anche per le norme eccezionali, come quelle che prevedono sgravi ed esenzioni fiscali: l’art. 14 disp. prel. cod. civ. ne impone l’applicazione nei casi e nei tempi previsti, ma entro i confini delle altre disposizioni normative, ammettendo l’interpretazione estensiva e non quella analogica riservata alle regole generali. Da qui l’esclusione di formule sacramentali non imposte dalla legge.

Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, dovendo le prove dedotte essere nuovamente valutate insieme alla perizia illegittimamente pretermessa. È fondato anche il terzo motivo: l’errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione può essere emendato, anche oltre il termine dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1988, quando sia imputabile a obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, in conformità agli artt. 53 e 97 Cost. La Corte conferma l’orientamento espresso da Cass. VI-5 n. 34712/2022 e Cass. VI-5 n. 40862/2021. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione e rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi indicati, tenendo conto anche dello ius superveniens sulla cumulabilità tra detassazione e tariffa incentivante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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