Tremonti ambiente, calcolo dell’agevolazione e quote di ammortamento (Cass. civ. Sez. V n. 28645 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tremonti ambiente, l’agevolazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 consiste nella detassazione dei soli costi di investimento supplementari (sovraccosti) necessari a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, calcolati con l’approccio incrementale. Nella vigenza del Regolamento CE n. 800/2008, il calcolo dell’importo agevolabile avviene senza detrarre i profitti operativi e senza aggiungere i costi operativi, diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina comunitaria. La deduzione integrale del costo dell’impianto fotovoltaico mediante il calcolo incrementale non consente di dedurre anche le quote di ammortamento del quinquennio successivo, perché le stesse sono già ricomprese nel costo di acquisto assunto a base del beneficio, con conseguente illegittima duplicazione agevolativa.

Il Fatto

Una società effettuava un investimento ambientale realizzando un impianto fotovoltaico e, ottenuto l’accesso ai benefici del secondo conto energia, presentava la dichiarazione dei redditi per il 2010 invocando anche la detassazione degli investimenti ambientali di cui alla Tremonti ambiente, sulla base di importi calcolati mediante perizia di parte.

L’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione e notificava avviso di accertamento, non negando la possibile spettanza del cumulo dei benefici ma contestando il calcolo dell’importo dell’agevolazione. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava l’avviso; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che i benefici del secondo conto energia e la detassazione della Tremonti ambiente sono cumulabili, come già affermato in Cass. sez. V, n. 15585 del 2024. Chiarita l’operatività del cumulo, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis e respinge la tesi dell’ufficio secondo cui occorrerebbe tener conto di vantaggi e costi operativi.

La Corte richiama la nozione consolidata di approccio incrementale: si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali del biennio precedente e lo si deduce dall’investimento realizzato nell’anno, con detassazione della sola eccedenza. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale di pari capacità produttiva. In particolare, con il Regolamento CE n. 800/2008, applicabile alla fattispecie, vantaggi e costi operativi sono stati espunti dal calcolo del sovraccosto: i profitti non vanno detratti e i costi operativi non vanno aggiunti, in continuità con Cass. sez. V, n. 8052 del 2025 e con i precedenti n. 18572 del 2024 e n. 23054 del 2023. La tesi dell’Ente impositore è dunque non condivisibile e le decisioni di merito non meritano censura su questo punto.

Il ricorso è invece fondato sul diverso profilo dell’indebita duplicazione dei costi. La perizia di parte aveva computato, oltre al costo dell’investimento, anche le quote di ammortamento del quinquennio. richiamando Cass. sez. V, n. 23054 del 2023, la Corte ribadisce che la deduzione integrale del costo dell’impianto attraverso il calcolo incrementale non può accompagnarsi alla deduzione dell’ammortamento per ciascuno dei cinque anni successivi, perché le quote di ammortamento periodico sono già ricomprese nel costo di acquisto assunto a base della agevolazione.

Non sono scrutinabili, per difetto di specificità, le censure sulla dedotta diversa determinazione del contributo del GSE e sull’utilizzo della delibera della Regione Toscana n. 372 dell’11.5.2009: l’ufficio non indica l’ammontare di cui si sarebbe dovuto tener conto né l’errore di quantificazione in cui sarebbe incorsa la perizia. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con cassazione della sentenza nei limiti di ragione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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