Impugnativa stragiudiziale del licenziamento dal difensore senza previa procura (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29347 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnativa stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966 può essere validamente effettuata dal difensore in nome e per conto del lavoratore, purché egli sia munito di apposita procura scritta anteriore all’atto. Il difensore non è tenuto a comunicare o documentare la procura al datore di lavoro entro il termine di sessanta giorni, essendo sufficiente che dichiari di agire in nome e per conto dell’assistito e di aver ricevuto il mandato. Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa sottoscritta dal solo difensore, anche se non si sia avvalso della facoltà concessagli dall’art. 1393 cod. civ., con la conseguenza che grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza della previa procura o di una successiva ratifica.
Il Fatto
Due lavoratrici hanno impugnato il licenziamento loro intimato il 23 gennaio 2020 dalla società datrice di lavoro. L’impugnativa stragiudiziale è stata sottoscritta dal solo difensore con nota del 7.02.2020, mentre una seconda impugnativa è stata effettuata con missiva del 27.02.2020.
La Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa per intervenuta decadenza, rilevando l’assenza di una previa procura al difensore e di una successiva ratifica rispetto alla prima nota, e l’inidoneità probatoria della seconda. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e sulla falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 604/1966.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la questione relativa all’efficacia dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento effettuata dal difensore, richiamando il proprio precedente conforme (Cass. n. 6936 del 2025), cui ha rinviato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per ogni aspetto non espressamente affrontato.
Il Collegio ha ribadito il principio già affermato da Cass. n. 9650 del 2021: l’impugnativa stragiudiziale può essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che questi sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni. Ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato.
Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’art. 1393 cod. civ. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che la prima lettera di impugnativa era una nota sottoscritta dal solo difensore, pervenuta alla società il 7 febbraio 2020, e che la società aveva contestato in giudizio sia l’esistenza di una valida e pregressa procura sia una successiva ratifica.
Poiché nessuna prova era stata fornita dalle lavoratrici, la nota è stata ritenuta priva di qualsiasi efficacia probatoria al fine di impedire la decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna delle soccombenti alle spese di giudizio e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.