Impugnativa stragiudiziale del licenziamento sottoscritta dal solo difensore: onere di prova della procura (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21864 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento sottoscritta dal solo difensore, anche se non si sia avvalso della facoltà concessagli dall’art. 1393 c.c.. In tal caso, è onere del lavoratore dimostrare la validità dell’atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell’anteriorità della procura scritta, prova che può essere fornita con ogni mezzo. La mancata dimostrazione determina l’inefficacia dell’impugnativa e il conseguente decorso del termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604/1966.
Il Fatto
La lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento intimatole il 23.1.2020. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Napoli dichiaravano inammissibile l’impugnazione per decorso del termine di decadenza di 60 giorni.
La Corte territoriale riteneva non idonea la prima impugnativa stragiudiziale, inviata il 23.1.2020 e sottoscritta dal solo avvocato, in assenza di una pregressa procura e di una successiva ratifica. Riteneva altresì non idonea la seconda missiva del 27.02.2020, poiché i documenti prodotti non attestavano il compimento delle formalità previste per la notifica del servizio postale universale. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso che denunciava la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 604/1966.
In ordine alla prima impugnativa, la Corte ha richiamato il principio per cui il datore di lavoro può contestare l’idoneità della comunicazione sottoscritta dal solo difensore, anche se non abbia esercitato la facoltà prevista dall’art. 1393 c.c.. In tale evenienza, l’onere di provare la validità dell’atto grava sul lavoratore, che deve offrire la dimostrazione dell’anteriorità della procura scritta, come stabilito dai precedenti Cass. n. 9650 del 2021 e n. 16416 del 2019. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato l’assenza di una valida procura e di una successiva ratifica, senza che la lavoratrice avesse fornito alcuna prova.
La Corte ha quindi qualificato le censure della ricorrente come manifestamente infondate nella parte in cui assumevano l’efficacia dell’impugnativa sottoscritta da chi dichiari di agire in nome e per conto del lavoratore, e inammissibili nella parte in cui negavano l’avvenuta contestazione da parte della società, per difetto di specificità ai sensi degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c..
Quanto alla seconda missiva, i giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze erano volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla mancata prova di una rituale comunicazione dell’atto alla società. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1393 c.c. – Giustificazione dei poteri del rappresentante
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso