Spese lite compenso fase istruttoria anche senza attività formale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31182 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite, il compenso tabellarmente previsto per la fase istruttoria è dovuto anche quando il giudice non abbia compiuto attività istruttoria in senso proprio. È sufficiente, a tal fine, l’esame delle memorie e della documentazione prodotta dalle parti, attività ricompresa nel catalogo della fase istruttoria delineato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014. Non è dunque conforme a diritto l’espunzione di tale compenso sul solo presupposto del mancato svolgimento formale della fase. Accertata la violazione, la Corte cassa la sentenza e decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un’intimazione di pagamento per crediti contributivi. Il giudice di primo grado aveva accertato l’estinzione per prescrizione di quei crediti. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva condannato l’istituto previdenziale, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, alla rifusione delle spese di lite di primo grado e di secondo grado.

Nel liquidare le spese del primo grado, il giudice d’appello aveva escluso il compenso relativo alla fase istruttoria, sul presupposto che quella fase non fosse stata svolta. Il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina tabellare e delle norme processuali sulle spese.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda la corretta individuazione delle voci tabellari liquidabili per la fase istruttoria. Il ricorrente sosteneva che la fase di trattazione e istruttoria costituisca un passaggio ineludibile del giudizio, perché impone comunque l’esame degli scritti e dei documenti delle parti, come si ricava dalla lett. c) dell’art. 4 del DM n. 55/2014.

La Corte ritiene il motivo fondato. In continuità con propri precedenti, richiamati anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il Collegio afferma che non è conforme a diritto l’espunzione del compenso per la fase istruttoria nell’ambito della liquidazione delle spese di primo grado. È indiscusso, infatti, il compimento in prime cure quantomeno di un’attività — l’esame della memoria e della documentazione prodotta dalla controparte — ricompresa nel catalogo disegnato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014.

A sostegno dell’argomento la Corte richiama i precedenti Cass. n. 21743/2019 e Cass. n. 4698/2019. Il principio è quindi che la fase istruttoria non richiede lo svolgimento di attività istruttoria in senso tecnico, essendo sufficiente l’attività di esame delle difese e della produzione documentale delle parti.

Accertata la violazione, la Corte cassa la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., decide nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Restano fermi lo scaglione di riferimento individuato dal giudice di merito e la valutazione di particolare semplicità delle questioni, profili non investiti da censura. Il compenso per la fase istruttoria è determinato in misura pari alla metà del valore medio tabellare, con rideterminazione dell’importo complessivo delle spese di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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