Inammissibile il ricorso per violazione di legge privo di specifici riferimenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19382 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., qualora il ricorrente non indichi le norme di legge di cui prospetta la violazione, non ne esamini il contenuto precettivo e non lo raffronti con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare e a sottoporre a critica circostanziata. Non è possibile demandare alla Corte di cassazione, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni, il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza che si pongano in contrasto con essa. Il requisito di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non è soddisfatto dal mero richiamo a principi generali, né dall’istanza di complessivo riesame delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Il Fatto
Gli eredi di una pensionata, già titolare di pensione di reversibilità, avevano agito in giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento con l’integrazione al minimo, in applicazione dei princìpi affermati dalla Corte costituzionale n. 495 del 1993. Quest’ultima aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 903/1965, nella parte in cui non prevedeva che la pensione di reversibilità fosse calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato.
In un primo grado di giudizio, la Corte d’appello di Lecce non si era pronunciata sulle domande e la sentenza era stata cassata da questa Corte con ordinanza del 2017. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Lecce aveva respinto le domande, accertando, sulla base dell’elaborato peritale, che la pensione di reversibilità era stata sempre corrisposta in misura pari al 100% di quella erogata al dante causa, inclusa l’integrazione al trattamento minimo. Avverso tale sentenza gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui i ricorrenti denunciavano l’errata interpretazione dell’art. 429, secondo comma, cod. proc. civ. per l’omessa valutazione delle note di dissenso alla relazione peritale, ritenute irritualmente depositate. La censura è stata dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, la deduzione del vulnus al diritto di difesa è stata ritenuta generica e assertiva, considerato che la causa era stata decisa all’esito della discussione orale e che il contraddittorio si era in concreto svolto durante l’espletamento della consulenza tecnica. In secondo luogo, la sentenza d’appello aveva comunque ponderato tutti gli elementi addotti dalle parti, ritenendo le risultanze della relazione peritale esaustive e congruamente motivate, sicché il profilo dell’irritualità del deposito assumeva valenza di mero elemento di rincalzo e non dirimente.
Quanto al secondo motivo, i ricorrenti deducevano l’errata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, sostenendo che il ricalcolo della pensione spettante al coniuge superstite dovesse decorrere dalla decorrenza originaria, che andassero applicati i coefficienti di perequazione previsti per le pensioni da integrare e che i benefici di cui all’art. 4 dovessero essere sommati sul maturato economico e non sul trattamento minimo. La Corte ha ritenuto anche questa censura inammissibile, richiamando i principi in tema di requisito di specificità dei motivi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020.
Il ricorrente che denuncia la violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, senza poter demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Nella specie, il motivo non superava il mero richiamo a principi generali e si risolveva nell’istanza di complessivo riesame delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza confrontarsi con la ricostruzione delle valutazioni espresse dalla Corte di merito, né riproducendo la relazione peritale nei passaggi indispensabili per la formulazione di censure intelligibili e pertinenti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con declaratoria di irripetibilità delle spese in virtù dell’esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e con l’affermazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 152 c.p.c. – Termini legali e termini giudiziari
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza