Prescrizione dei contributi alla Gestione separata e proroghe dei termini di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10036 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, il termine di prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine per il versamento, come eventualmente differito dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997. Il D.P.C.M., avendo natura regolamentare, integra la disciplina legale e la proroga da esso disposta opera per tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dall’effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale. La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra, di per sé, l’occultamento doloso del debito previsto dall’art. 2941, n. 8, c.c., essendo necessaria una condotta intenzionalmente diretta a impedire al creditore l’accertamento dell’obbligazione. L’impugnazione della sentenza d’appello sul profilo della sospensione della prescrizione mantiene devoluta al giudice di legittimità la verifica dell’intera fattispecie, incluso il dies a quo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di un avvocato volta a far dichiarare l’illegittimità della pretesa creditoria dell’INPS per i contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2011. Il giudice di secondo grado aveva escluso la maturazione della prescrizione estintiva del credito, ravvisando nella condotta del professionista, che non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, gli estremi dell’occultamento doloso del debito.
Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme in materia di decorrenza della prescrizione e di sospensione per occultamento doloso e, con il secondo, l’illegittima applicazione delle sanzioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, enunciando il principio per cui la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine di pagamento, come modificato dai D.P.C.M. emanati ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997. Tali decreti, aventi natura regolamentare, hanno disposto per l’anno 2011 la proroga del termine di versamento al 9 luglio 2012. Ne consegue che la richiesta di pagamento notificata dall’Istituto il 29 agosto 2017 è intervenuta dopo la scadenza del quinquennio di prescrizione.
Quanto alla sospensione del termine, la Corte ha escluso che la mancata compilazione del quadro RR possa configurare automaticamente l’occultamento doloso del debito ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c., richiedendosi invece una condotta intenzionalmente rivolta a impedire al creditore l’accertamento dell’obbligazione, che comporti una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà. È stato altresì precisato che l’impugnazione del capo relativo alla sospensione devolve al giudice di legittimità il potere di valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale di prescrizione.
È stato, inoltre, accolto il secondo motivo in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2022, con la conseguente esenzione dell’avvocato dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma.
Il terzo motivo è stato rigettato, avendo la Corte affermato che gli avvocati iscritti all’Albo, ancorché non iscritti alla Cassa forense, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, non operando la soglia di esenzione di 5.000 euro, prevista solo per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività occasionalmente e non iscritti ad alcun albo. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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