IRAP sui compensi dell’avvocatura interna INPS resta a carico dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31877 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli importi dovuti all’avvocatura interna dell’INPS in forza dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del CCNI dell’8.1.2003, dell’art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 conv. nella l. n. 114/2014 hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Questa non può far gravare l’imposta sui dipendenti né in via diretta, mediante ritenuta, né in via indiretta, riducendo a monte e in proporzione le risorse specificamente destinate ai compensi professionali. L’azione dell’avvocato dipendente è azione di adempimento: il creditore prova la fonte e la scadenza del diritto e allega l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo. La violazione della normativa sulla contabilità pubblica e sui fondi di bilancio non incide sul diritto fatto valere e può semmai fondare la responsabilità del dirigente o del funzionario che l’abbia causata.
Il Fatto
Un avvocato già dipendente dell’INPDAP, poi transitato nei ruoli dell’INPS, ottiene decreto ingiuntivo per le somme che l’Istituto aveva trattenuto a titolo di recupero dell’IRAP sui compensi professionali corrisposti dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012. Il professionista sostiene che la trattenuta è illegittima, perché l’imposta grava per intero sul datore di lavoro e non è riconducibile agli oneri riflessi riversabili sui dipendenti.
Il Tribunale di Roma accoglie l’opposizione dell’INPS; la Corte d’Appello di Roma, in riforma, accoglie l’opposizione e revoca il decreto. La Corte territoriale ritiene che, in base al principio di necessaria copertura della spesa pubblica, l’amministrazione possa recuperare ex post le somme erroneamente corrisposte, ove non abbia previamente quantificato e accantonato gli importi destinati all’IRAP. Il lavoratore ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — violazione degli artt. 3, d.lgs. n. 446/1997 e 1, comma 208, l. n. 266/2005; violazione della disciplina legale e contrattuale della retribuzione; difetto di prova sullo squilibrio di bilancio — sono trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
La Corte li ritiene fondati alla luce dell’orientamento espresso con la decisione n. 10404/2025, ribadito da Cass. n. 10862/2025 e successive pronunzie, alle cui argomentazioni rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., riportando i soli principi di diritto.
Il primo principio esclude che l’IRAP possa essere traslata sull’avvocato dipendente, direttamente o mediante riduzione proporzionale delle risorse destinate ai compensi. Si tratta di un’imposta che grava inderogabilmente sulla P.A., senza che rilevino gli obblighi di contabilità pubblica o di formazione dei fondi di bilancio.
Il secondo principio qualifica l’azione del professionista come azione di adempimento e distribuisce l’onere della prova: al creditore bastano la fonte negoziale o legale del diritto, il termine di scadenza e la mera allegazione dell’inadempimento; il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. La normativa sulla contabilità pubblica resta estranea al thema decidendum.
Il terzo principio ammette l’utilizzo delle risorse del fondo per pagare l’IRAP dovuta solo per la parte che eccede i limiti della retribuzione fissati da normativa imperativa, contrattazione collettiva o regolamento interno, e, se insufficienti, mediante ulteriori risorse esterne. Tali limiti, se fissati dalla legge in via inderogabile, sono conoscibili d’ufficio; se individuati da atti organizzativi interni, devono essere allegati e dimostrati dall’ente che li eccepisce.
La sentenza impugnata non è conforme: la Corte territoriale ha valorizzato il solo mancato accantonamento delle somme destinate all’IRAP, senza verificare la presenza di limiti legali o contrattuali da rispettare al momento della costituzione del fondo. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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