Compenso dell’avvocato svincolato dalla liquidazione delle spese tra le parti (Cass. civ. Sez. II n. 31941 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni contenute nella sentenza che ha condannato il soccombente alle spese e agli onorari di causa. Essa va determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti, in ragione del diverso fondamento dell’obbligo di pagamento: per il cliente riposa sul contratto di prestazione d’opera, per la parte soccombente sul principio di causalità. La liquidazione giudiziale è pertanto inefficace nei confronti dell’avvocato, che non è parte del giudizio definito con la sentenza regolatrice delle spese. Solo la inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari ulteriori; tale rinuncia non si desume dalla mera accettazione senza riserve della somma corrisposta dal cliente nella misura liquidata in sentenza.
Il Fatto
Un avvocato aveva chiesto la condanna del proprio cliente al pagamento del compenso per la difesa svolta in una controversia di lavoro, conclusa con la condanna delle controparti alle spese processuali. Il professionista lamentava di aver ricevuto dal cliente solo una parte della somma liquidata dal giudice a titolo di spese e di avere diritto alla parte restante.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 31.03.2023, aveva rigettato la domanda. Il giudice di merito aveva ritenuto che la somma complessivamente liquidata si riferisse sia al giudizio patrocinato dal ricorrente sia ad altro giudizio riunito al primo, in cui la difesa era stata svolta da un diverso avvocato, e che l’importo andasse suddiviso tra i due professionisti, nulla potendo pretendere il ricorrente per aver già ricevuto quanto dovutogli.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce la violazione degli artt. 7, comma 1, del D.M. n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942, per aver il Tribunale negato al difensore il diritto a percepire l’intero compenso per l’attività prestata. Il ricorrente evidenzia che le spese erano state liquidate per due cause che, benché riunite, erano autonome, e che ciascun difensore aveva diritto all’intero compenso per le attività concretamente espletate.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il Tribunale ha respinto le richieste del difensore sull’assunto che questi avesse inteso ottenere l’intero importo liquidato a titolo di spese giudiziali spettanti ai due diversi difensori, e non, come è corretto ritenere, un compenso pari alla complessiva liquidazione effettuata dal giudice della causa in cui il difensore aveva esercitato la difesa.
La richiesta era parametrata, sotto il profilo esclusivamente quantitativo, sull’importo delle spese, sul presupposto che la somma costituisse il giusto compenso per l’attività svolta. Il giudice era quindi tenuto a esaminare le prestazioni espletate e a verificare la congruità delle richieste del difensore.
Non aveva alcun rilievo che la somma liquidata riguardasse due giudizi riuniti in cui la difesa era stata svolta da due diversi avvocati. La Corte ribadisce che la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza di condanna del soccombente alle spese, e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell’obbligo di pagamento. Sul punto richiama Cass. 1264/1999 e Cass. 25992/2018.
Solo la inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari ulteriori rispetto a quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può desumersi dalla mera accettazione senza riserve della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti e onorari nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito, come affermato da Cass. 11448/1992.
L’unico motivo è accolto, l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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