Retribuzione adeguata e contratto collettivo parametro nel lavoro in appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32123 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro regolato da un contratto collettivo di diritto comune non corrispondente alla categoria economica dell’impresa, il lavoratore non può pretenderne l’applicazione, ma può invocare il contratto proprio del settore come termine di riferimento per la retribuzione ex art. 36 Cost. Il giudice, anche per il socio lavoratore di cooperativa ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 142/2001, deve verificare d’ufficio l’adeguatezza della retribuzione comparando il trattamento economico del contratto applicato con i minimi del contratto del settore o categoria affine. È il giudice a procedere alla comparazione, non il lavoratore ad allegarla. Spetta al lavoratore provare quantità e qualità del lavoro svolto; incombe sul datore di lavoro provare le retribuzioni corrisposte. L’ambito e la categoria contrattuale del contratto collettivo sono sindacabili in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato in un appalto presso una cooperativa del settore alimentare, era inquadrato e retribuito secondo il c.c.n.l. trasporto merci e logistica applicato dalla datrice di lavoro, cooperativa di logistica. Il lavoratore rivendicava il trattamento più favorevole previsto dal c.c.n.l. cooperative alimentari, sostenendo che l’attività svolta nell’appalto apparteneva a tale settore.
La Corte d’appello di Venezia aveva accolto in parte l’appello della datrice di lavoro, dichiarando applicabile il c.c.n.l. TML e respingendo la pretesa del lavoratore, sul rilievo che questi non aveva allegato né provato che il trattamento ricevuto fosse inferiore ai minimi del contratto alimentare, né aveva dedotto una retribuzione inadeguata ex art. 36 Cost. Aveva inoltre respinto l’appello incidentale sulla prescrizione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte conferma l’indirizzo secondo cui l’art. 2070, primo comma, cod. civ. non opera per la contrattazione collettiva di diritto comune, che vincola solo gli iscritti e gli aderenti. Il lavoratore non può quindi aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, ma può richiamarlo come parametro per la retribuzione costituzionalmente adeguata.
Il terzo e il quarto motivo sono accolti. Richiamando Sezioni Unite n. 2665 del 1997, la Corte ribadisce che nella domanda di pagamento fondata su un contratto collettivo è implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost., anche se non espressamente invocata, e che il giudice ha il potere di applicare la norma inderogabile. Erra dunque la sentenza d’appello nell’addossare al lavoratore l’onere di una specifica comparazione tra i minimi contrattuali: gli oneri assertivi e probatori riguardano i fatti, non i giudizi sulla conformità alle norme.
Quanto al secondo motivo, la Corte, esercitando il sindacato sull’interpretazione dei contratti collettivi ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., rileva l’errore dei giudici di merito nell’aver ricondotto al settore della logistica anche l’attività di sgusciatura delle uova, che invece implica lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, riconducibile al c.c.n.l. alimentare. L’applicazione al rapporto di un contratto “innaturale” rende esigibile la comparazione, del tutto omessa, tra i trattamenti dei due contratti.
Sul sesto e settimo motivo, la Corte afferma che il rapporto di lavoro del socio di cooperativa a tempo indeterminato, dopo la legge n. 92 del 2012, non è assistito da un regime di stabilità: per i diritti non prescritti a quella data, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ.
Il primo motivo è dunque rigettato; sono accolti secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, con assorbimento dei restanti e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per la comparazione dei trattamenti e la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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