Cessione di ramo d’azienda e necessaria valutazione dell’assegnazione del lavoratore al ramo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23790 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di ramo d’azienda, la domanda di nullità o inefficacia della cessione fondata sull’illegittima assegnazione del lavoratore al ramo ceduto, in quanto posta come autonoma causa petendi, non può essere dichiarata assorbita dal giudice di merito, il quale ha l’obbligo di pronunziarsi su di essa ex art. 112 c.p.c. L’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’assegnazione, per violazione dell’art. 2103 c.c., comporta che la cessione, pur legittima, non può riguardare il rapporto di lavoro del lavoratore illegittimamente adibito al ramo ceduto. La valutazione della sussistenza di un ramo d’azienda cedibile richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi, materiali ed immateriali, coinvolti nel trasferimento, che devono costituire ex ante un nucleo organizzato idoneo a produrre un risultato economico apprezzabile.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società di telecomunicazioni, dopo essere stato reintegrato a seguito dell’annullamento del licenziamento collettivo e del successivo trasferimento, veniva assegnato dalla società a un’unità organizzativa facente parte di un ramo d’azienda, successivamente ceduto a una società controllata. Il lavoratore, rimasto di fatto inattivo, adiva il Tribunale per sentir dichiarare la nullità della cessione del ramo e ottenere il ripristino del rapporto con la cedente. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, riformando la decisione, rigettava la domanda, ritenendo la cessione legittima.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, dichiara fondati il primo e il secondo motivo di ricorso. Quanto al primo, il lavoratore aveva dedotto l’omessa pronuncia sulla questione della illegittima assegnazione al ramo poi ceduto, questione che aveva formato oggetto di una specifica domanda già in primo grado ed era stata ritualmente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. I giudici di legittimità evidenziano che la Corte territoriale, dichiarando assorbite le questioni non riproposte, aveva errato, poiché la questione era stata riproposta. L’omessa pronunzia integra una nullità della sentenza, dovendo la questione essere esaminata come autonoma causa petendi dell’inefficacia della cessione. In proposito, la Cassazione osserva che l’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’ottemperanza alla sentenza di annullamento del trasferimento potrebbe comportare l’annullamento dell’assegnazione per violazione dell’art. 2103 c.c., con la conseguenza che la cessione, pure legittima, non avrebbe potuto riguardare il rapporto del lavoratore.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte rileva un totale travisamento della fattispecie concreta da parte del giudice di merito. La sentenza impugnata conteneva richiami a un diverso e precedente giudizio, concernente la cessione di un altro ramo d’azienda, confondendo la denominazione del ramo, il numero di lavoratori coinvolti e la perizia tecnica richiamata, riferita alla fattispecie antecedente. Tale errore rende la motivazione non riconducibile alla vicenda in esame e determina la cassazione con rinvio per l’accertamento dei fatti riferiti alla cessione effettivamente oggetto di causa.
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Nota della Redazione
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