Maggiorazioni ICP cadute dopo il 2012: nulli gli avvisi CIMP (Cass. civ. Sez. V n. 32157 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari postula l’emanazione di un apposito regolamento conforme ai criteri dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997; la sua carenza non è supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti, atto generale non normativo di valore meramente programmatico. In difetto del regolamento l’ICP continua ad applicarsi ed è cumulabile con i canoni concessori, senza il limite dell’art. 62, comma 2, lett. d). Le maggiorazioni tariffarie deliberate ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997 conservano efficacia solo fino al 31 dicembre 2012. Dall’1 gennaio 2013 opera il regime delle tariffe base, con conseguente nullità degli avvisi che abbiano applicato le tariffe maggiorate.
Il Fatto
Una società concessionaria di impianti pubblicitari impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune le richiedeva il pagamento del CIMP per l’anno 2016.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione. Il giudice di appello riteneva che il Comune non avesse mai istituito il canone e che continuasse ad applicare l’ICP, con le tariffe aggiornate dalla delibera consiliare del 1998, cumulata con il canone di locazione dei luoghi pubblici. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con precedenza il quarto motivo applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza esaminare le altre. Il motivo è fondato e assorbe i restanti.
Il Collegio ricostruisce la sequenza provvedimentale dell’ente impositore: la delibera consiliare con cui fu applicata la maggiorazione del 20% alla tariffa ICP ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, poi la delibera di approvazione del piano generale degli impianti ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, quindi l’ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, annullata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato.
Su tale base si ribadisce che il CIMP non è stato introdotto: manca il regolamento attuativo e la relativa tariffa è stata annullata in sede giurisdizionale. L’atto impositivo va pertanto riferito all’ICP, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, al di là del nomen iuris adoperato.
Chiarita la natura del tributo, la Corte affronta il tema delle maggiorazioni. L’art. 23, commi 7 e 11, del d.l. n. 83/2012 ha abrogato la facoltà di aumento, inclusa nell’allegato 1 la norma del 1997. L’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015 è stato dichiarato inammissibile e infondato dalla Corte cost. n. 15 del 30 gennaio 2018, che ne ha offerto una lettura orientata: la salvezza riguarda solo le delibere adottate fino al 26 giugno 2012, termine ultimo per le maggiorazioni relative all’anno d’imposta 2012. Cons. Stato, Sez. V n. 6201 del 2014 ha escluso che il potere di conferma tacita possa fondarsi su una norma non più vigente, e la risoluzione MEF n. 2/DF del 14 maggio 2018 ha confermato che dal 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare le maggiorazioni.
Ne deriva che gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 hanno efficacia solo fino al 31 dicembre 2012, con ripristino dall’1 gennaio 2013 delle tariffe base di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 507/1993. È nullo l’avviso che, anche sotto l’illegittimo predicato di CIMP, applichi tariffe maggiorate dal 2013, ancorché deliberate in precedenza.
Il prelievo alternativo resta invece cumulabile con il canone concessorio non tributario, stante la diversità del titolo e l’espressa previsione dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993; il limite dell’art. 62, comma 2, lett. d) non opera quando il CIMP non è stato introdotto. Il ricorso è accolto nei limiti del motivo esaminato, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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