Compensazione delle spese e soccombenza virtuale nel giudizio possessorio (Cass. civ. Sez. II n. 32176 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio possessorio il provvedimento sommario, di natura provvisoria, è assorbito dalla sentenza che definisce il merito, che regola anche le spese della fase sommaria. Il rigetto della richiesta di applicare la soccombenza virtuale come criterio di riparto delle spese del primo grado non implica la critica ai giusti motivi di compensazione individuati dal giudice: è la pronuncia sui giusti motivi a implicare il rigetto del criterio della soccombenza virtuale, non il contrario. Il motivo di ricorso che non coglie tale ratio decidendi è inammissibile, restando estraneo alla motivazione effettivamente resa dal giudice di appello.

Il Fatto

Con un contratto preliminare la promittente venditrice si obbligava a trasferire un immobile a più promissari acquirenti, che dovevano eseguire a propria cura e spese i lavori di ristrutturazione del tetto. Consegnate le chiavi, sorsero contrasti sull’esecuzione delle opere: la promittente venditrice impediva l’accesso all’immobile sostituendo la serratura.

I promissari chiesero al Tribunale la reintegrazione nel possesso; nel giudizio intervenne la società cessionaria del preliminare. Accolta l’istanza in via sommaria, nel merito le parti domandarono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per la rinuncia degli attori alla reintegra. Il Tribunale dichiarò la cessazione e compensò integralmente le spese, ravvisando giusti motivi nella natura della decisione e nell’elevata conflittualità. L’appello della promittente venditrice, volto a ottenere la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi previo accertamento della soccombenza virtuale, è stato rigettato. Ricorre in cassazione la promittente venditrice.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 112 e 342 c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile per genericità il gravame sulla statuizione delle spese, poiché la critica ai giusti motivi sarebbe stata necessariamente implicita nella richiesta di applicare la soccombenza virtuale.

La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi. Dallo stralcio della motivazione impugnata emerge che il giudice di appello, superando l’affermazione di esordio sull’inammissibilità, è pervenuto a un rigetto nel merito della richiesta di applicare la soccombenza virtuale come criterio di riparto delle spese del primo grado.

Il giudice di appello ha preferito un criterio che evita la valutazione comparativa degli argomenti di merito e si riferisce alla condotta processuale delle parti, quale fonte di giusti motivi di compensazione, confermando così la cognizione del primo giudice. La catena logica delle implicazioni è dunque invertita rispetto a quella prospettata dalla ricorrente.

È la pronuncia relativa ai giusti motivi a implicare il rigetto del criterio della soccombenza virtuale; non è la richiesta di applicare la soccombenza virtuale a implicare una critica ai giusti motivi. Tale argomentazione è rimasta al riparo da censure.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000, oltre € 200 per esborsi, spese generali e accessori. Quanto ai due controricorrenti assistiti da un unico avvocato, che ha depositato due controricorsi di contenuto sostanzialmente identico, è dovuto un solo compenso ex art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014. Si dà inoltre atto dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore somma pari a quella del ricorso a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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