Privilegio in ammissione al passivo richiede indicazione esplicita del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 11267 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso del titolo di prelazione, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., conseguendo all’omissione o all’assoluta incertezza del titolo la degradazione a chirografario del credito invocato. L’art. 93, comma 4, l. fall. non opera sul lato dell’ammissione ma su quello della domanda: il giudice non accerta se esistano i fondamenti sostanziali della prelazione, ma non deve decidere affatto su di essa, perché la causa di prelazione non è appartenuta al processo come oggetto debitamente precisato. La specificazione del privilegio integra la causa petendi e la sua aggiunta successiva al deposito dello stato passivo costituisce mutatio libelli, non ammessa nel procedimento di verificazione.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società alberghiera, dolendosi dell’ammissione solo parziale e in via chirografaria del credito per attività professionale. Il Tribunale di Foggia, con decreto depositato il 14.3.2019, rigettava l’opposizione, confermando il provvedimento del giudice delegato: dalla lettura dello stato passivo emergeva una motivazione adeguata e il privilegio non era stato richiesto con l’istanza di insinuazione.

Avverso il decreto il professionista proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. La curatela resisteva con controricorso. Il ricorrente depositava memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, data la connessione delle questioni. La ricorrente sosteneva che il privilegio ex art. 2751 bis cod. civ. fosse dovuto perché insito nella natura di retribuzione intellettuale del credito, descritta nelle istanze di ammissione: la sua esplicazione sarebbe stata superflua.

La Corte dà continuità al principio affermato da Cass., Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021: la domanda di ammissione al passivo postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione del titolo di prelazione, con degradazione a chirografario in caso di omissione o assoluta incertezza. Dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, tale indicazione appartiene agli elementi necessari del ricorso, con la conseguenza che l’omissione non ne determina l’inammissibilità, bensì la degradazione del credito.

Il Collegio osserva che il decreto correttivo n. 169 del 2007 ha temperato il precetto, ma non si scorge una sicura coincidenza tra la natura e la causa del credito e il titolo dell’eventuale prelazione. La qualità privilegiata del credito esige un autonomo accertamento, distinto e posteriore rispetto a quello sulla sussistenza del credito, e non può prescindere dal principio della domanda. L’art. 93, comma 4, l. fall. censisce l’ipotesi che la causa di prelazione non sia appartenuta al processo come oggetto debitamente precisato.

Nella specie il Tribunale ha accertato che nell’insinuazione originaria il privilegio non risultava chiesto nemmeno in via implicita o generica: la parte si era limitata a richiamare la ragione giustificativa del credito, senza manifestare l’intento di una considerazione privilegiata. La Corte distingue il precedente Sez. 6-1, ordinanza n. 25316 del 20/09/2021, ove la volontà era desumibile dalla chiara esposizione della causa del credito del lavoratore subordinato, fattispecie non sovrapponibile.

Quanto al sesto motivo, sulla condanna alle spese, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *