TOSAP, esenzione solo se l’occupazione ha finalità assistenziali specifiche (Cass. civ. Sez. V n. 33180 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 postula il concorso di un requisito soggettivo, costituito dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, e di un requisito oggettivo, dato dal perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma. Ai fini del requisito oggettivo rileva la finalità specifica dell’occupazione in concreto effettuata, non le finalità statutarie dell’ente genericamente considerate. Ne consegue che l’occupazione di suolo pubblico da parte di un’agenzia regionale per l’edilizia residenziale, per mettere in sicurezza e manutenere un immobile di sua proprietà con unità locate a canone agevolato, non integra il presupposto dell’esenzione, trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali.
Il Fatto
Un’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale un avviso di accertamento per la TOSAP relativo al 2009, notificatole dalla società concessionaria della riscossione per conto del Comune. L’occupazione riguardava un’area pubblica destinata a un cantiere edilizio su un edificio di proprietà dell’Agenzia, tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2009.
La Commissione Provinciale accolse il ricorso, ritenendo applicabile all’Agenzia l’esenzione in quanto ente non commerciale. Su appello della concessionaria, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia riformò la decisione, giudicando legittimo l’avviso: all’Agenzia non spettava l’esenzione invocata, poiché difettavano le finalità previdenziali e assistenziali richieste dalla norma con riferimento al caso concreto. L’Agenzia ricorre per Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 49, comma 1, d.lgs. 507/1993, 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 e 2195 c.c., sostenendo che dal combinato disposto emergesse l’esenzione, sotto il profilo soggettivo della natura pubblicistica dell’Agenzia e sotto quello oggettivo delle finalità statutarie.
Il motivo è infondato. La Corte ricorda che il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell’ente locale, anche sine titulo, sottratto all’uso pubblico per una destinazione particolare. L’art. 49, lett. a), esenta le occupazioni effettuate dagli enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Come ogni norma agevolativa, essa è soggetta a stretta interpretazione e non ammette letture estensive o analogiche.
La Corte distingue nettamente i due requisiti. Quello soggettivo, dato dall’essere il soggetto agente un ente pubblico non economico, può ritenersi sussistente. Quello oggettivo, invece, esige che l’occupazione sia effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche. Rileva la finalità specifica dell’occupazione in concreto effettuata, non le finalità statutarie dell’ente: diversamente, la norma non avrebbe imposto un requisito oggettivo ulteriore. Accogliere la tesi dell’Agenzia significherebbe darne una non consentita interpretazione estensiva.
La Corte esclude poi che l’attività dell’Agenzia possa dirsi non economica: le finalità sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non escludono che la locazione di unità abitative, sia pure a canone moderato o convenzionato, costituisca attività di carattere economico. L’attività di manutenzione straordinaria compete al proprietario anche in ragione dei doveri di protezione verso i terzi e della responsabilità ex art. 2053 c.c. Difetta dunque il requisito oggettivo, poiché la finalità immediata dell’occupazione non è assistenziale.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la nullità della sentenza per carenza motivazionale. Il motivo è inammissibile: la sentenza impugnata è esaustiva e segue l’insegnamento della Corte, situandosi ben al di sopra del minimo costituzionale. Non è dirimente che il giudice di merito abbia usato il termine “commerciale”, poiché il requisito oggettivo resta caratterizzato dalle finalità specifiche dell’occupazione. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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