TOSAP, esenzione per finalità dell’occupazione e non scopi statutari dell’ente (Cass. civ. Sez. V n. 33179 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 richiede la sussistenza di un requisito soggettivo — la natura di ente pubblico non economico del soggetto agente — e di un requisito oggettivo, costituito dal perseguimento, mediante l’occupazione in concreto effettuata, di una delle finalità tipiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Come tutte le norme agevolative, la disposizione è di stretta interpretazione e non ammette estensione analogica. Rilevano le finalità specifiche dell’occupazione effettuata, non gli scopi statutari dell’ente genericamente considerati. Ne consegue che l’occupazione di suolo pubblico realizzata da un’Agenzia regionale per la casa per la messa in sicurezza e la manutenzione di un edificio di sua proprietà, le cui unità sono locate a canone agevolato, difetta del requisito oggettivo, trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali.

Il Fatto

Un’Agenzia Regionale per la casa e l’abitare impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce un avviso di accertamento per la TOSAP relativo all’anno 2009, notificatole dalla società concessionaria della riscossione per conto del Comune. L’avviso riguardava l’occupazione di un’area pubblica per un cantiere edilizio con impalcatura su un edificio di proprietà dell’Agenzia, per il periodo tra il 21 ottobre e il 31 dicembre 2009.

La Commissione Provinciale accolse il ricorso, ritenendo applicabile all’Agenzia l’esenzione in quanto ente non commerciale. Su appello della concessionaria, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sezione di Lecce, riformò la decisione, ritenendo legittimo l’avviso e negando l’esenzione invocata, sul rilievo che nel caso concreto difettavano le finalità previdenziali e assistenziali richieste dalla norma. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la concessionaria, regolarmente notificata, è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2195 cod. civ., sostenendo che dal combinato disposto delle norme emergesse l’esenzione, sia sotto il profilo soggettivo della natura pubblicistica dell’ente, sia sotto quello oggettivo delle finalità statutarie.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento già espresso fra le stesse parti. Il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell’ente locale, anche sine titulo, che lo sottragga all’uso pubblico per destinarlo a un uso particolare. Secondo la lettura della norma, il beneficio fiscale esige un duplice requisito: quello soggettivo, dato dall’essere il soggetto agente un ente pubblico non economico, e quello oggettivo, costituito dalla circostanza che l’occupazione sia effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa.

La Corte ha precisato che, sebbene l’attività di edilizia pubblica abbia finalità ultime di assistenza, ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’esenzione è la finalità specifica dell’occupazione in concreto effettuata, non le finalità perseguite dall’ente genericamente considerate. Diversamente, ha osservato, la norma non avrebbe imposto un requisito oggettivo specifico, parlando di finalità delle “occupazioni effettuate”: sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla natura e agli scopi degli enti beneficiari. L’esenzione sarebbe allora spettata tout court per qualsivoglia occupazione, mentre la norma la circoscrive alle sole occupazioni con finalità di assistenza, previdenza, educazione e cultura.

Non è stata ritenuta decisiva, in senso contrario, la natura non speculativa dell’ente e l’esercizio di sole attività economiche finalizzate agli scopi istituzionali: tale connotazione attiene al requisito soggettivo e riguarda la finalità ultima dell’ente. La Corte ha inoltre escluso che possa negarsi la natura economica dell’attività dell’Agenzia, richiamando l’insegnamento secondo cui le finalità sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non escludono che la concessione in locazione delle unità abitative, sia pure a canone moderato, costituisca attività di carattere economico. Ha aggiunto che la manutenzione straordinaria dello stabile compete al proprietario anche in ragione dei doveri di protezione verso i terzi e della responsabilità prevista dall’art. 2053 cod. civ.

La Corte ha quindi concluso che, in caso di occupazione di suolo pubblico per mettere in sicurezza e manutenere un edificio di proprietà i cui alloggi sono locati a canone agevolato, difetta il requisito oggettivo richiesto dalla norma, poiché la finalità immediata dell’occupazione non è quella assistenziale. Ha tuttavia chiarito che non può dirsi che l’Agenzia sia sempre esclusa dall’esenzione: è ipotizzabile che, in casi di necessità e urgenza, essa sia autorizzata a occupare beni demaniali o patrimoniali per installarvi strutture necessarie ad ospitare i propri assistiti, beneficiando così dell’esenzione.

Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza per carenza motivazionale in ordine alla qualificazione dell’attività come commerciale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata è esaustiva e segue l’insegnamento della stessa Sezione, situandosi ben al di sopra del minimo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria dei presupposti processuali per il pagamento del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *