Rimborso IVA al non residente e identificazione tardiva (Cass. civ. Sez. V n. 33282 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche quando l’identificazione diretta, avente natura meramente formale e volta a favorire il controllo dell’autorità, sia stata effettuata dall’istante solo dopo il compimento dell’operazione cui la richiesta si riferisce. Ciò è possibile purché, nonostante l’inosservanza dell’obbligo di anticipata identificazione ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l’autorità sia messa nelle condizioni di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento, l’assenza di finalità fraudolente o abusive e l’avvenuta identificazione entro un termine ragionevole. Il principio di neutralità fiscale impone che la detrazione sia accordata quando gli obblighi sostanziali risultino soddisfatti, ancorché taluni obblighi formali siano stati omessi.

Il Fatto

Un imprenditore commerciale non residente, titolare di una ditta con sede legale in Austria, presentava all’amministrazione finanziaria due istanze di rimborso dell’IVA assolta in Italia per operazioni di acquisto di telefoni cellulari, per un importo complessivo di poco superiore a venticinquemila euro. Le operazioni erano state poste in essere senza la preventiva comunicazione all’Ufficio richiesta dall’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 e, dunque, senza il rilascio di un numero di partita IVA.

Il competente Centro operativo rigettava entrambe le istanze. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alle operazioni documentate da fatture. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina del rimborso e dell’acquisto intracomunitario.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA quando l’identificazione diretta sia avvenuta in ritardo rispetto al compimento dell’operazione. L’amministrazione sosteneva che, in assenza della dichiarazione preventiva, l’acquisto non potesse qualificarsi come acquisto intracomunitario di beni ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, d.l. n. 331/1993 e, pertanto, non fosse rimborsabile.

La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando la propria pronuncia Cass. n. 2746/2023, afferma che l’identificazione diretta ha natura meramente formale e costituisce uno strumento di controllo. La sua tardività non preclude il rimborso, purché l’autorità possa verificare i presupposti sostanziali, l’assenza di intenti fraudolenti e la ragionevolezza del termine di identificazione.

Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte osserva che gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2006/112. Richiama in proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le cause Nidera Handelscompagnie BV, Ghent Coal Terminal, Lennartz, Uszodaépítö ed Ecotrade. Da tali pronunce discende che il diritto alla detrazione va riconosciuto quando gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi.

Nel caso concreto, la Corte qualifica la vicenda come una semplice carenza formale, riguardante l’obbligo di anticipata identificazione, che non inficia la detrazione a fronte della sussistenza dei presupposti sostanziali. Risulta accertato e non contestato che l’impresa non disponeva di stabile organizzazione in Italia e non aveva effettuato operazioni attive. Non emerge inoltre alcuna prospettazione di carattere fraudolento né l’inesistenza delle operazioni, non sussistendo ragioni ostative ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il ricorso è pertanto rigettato. Non si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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