Cartella esattoriale non è nuovo titolo esecutivo: no duplicazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33378 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, è equiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivo costituito dal ruolo: essa non è pertanto di per sé illegittima per asserita duplicazione dei titoli, in mancanza di una previsione normativa che sancisca tale effetto, salvo il potere del debitore di proporre opposizione ove la duplicazione si traduca in una reiterazione della medesima pretesa creditoria. La procedimentalizzazione del recupero dei contributi previdenziali non si presta all’applicazione dei principi generali sulla duplicazione dei titoli esecutivi privati e, per questa via, al difetto di interesse ad agire. Il principio della rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso e con l’onere di produrre la sentenza munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Il Fatto
Un titolare di azienda agricola ha opposto l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva intimato il pagamento di contributi previdenziali, riferiti a più annualità, per l’iscrizione d’ufficio nella gestione previdenziale dei commercianti. Il Tribunale ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l’opposizione; la Corte d’Appello ha respinto il gravame.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, incentrati rispettivamente sulla dedotta duplicazione dei titoli esecutivi, sul preteso giudicato esterno e sulla ripartizione dell’onere della prova. L’INPS si è limitato al deposito della procura.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la cartella di pagamento non equivale a un nuovo titolo esecutivo, ma corrisponde piuttosto all’atto di precetto, sicché non sussiste alcuna duplicazione di titoli. Richiama in proposito il principio di Cass. n. 6526 del 2018: la cartella è equiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivo costituito dal ruolo, con la conseguenza che non è di per sé illegittima per la duplicazione dei ruoli, salvo il potere del debitore di proporre opposizione ove ciò si traduca in una duplicazione della medesima pretesa creditoria.
La Corte aggiunge che la procedimentalizzazione del recupero dei contributi previdenziali non si presta all’applicazione dei principi generali sulla duplicazione dei titoli esecutivi privati e, per questa via, al dedotto difetto di interesse ad agire.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente deduceva un giudicato esterno fondato su una pronuncia relativa a diversa cartella, asseritamente riferita agli stessi anni. La Corte rileva che si tratta degli stessi anni ma di diverse mensilità. Inoltre il giudicato non era stato eccepito dal ricorrente ma, fin dall’inizio, dall’INPS, che aveva dimostrato come, per le stesse mensilità e gli stessi anni, fosse già intervenuto un giudicato sfavorevole all’odierno ricorrente. La Corte d’Appello ha accertato in fatto che la pronuncia invocata non riguardava gli stessi periodi e gli stessi contributi, circostanza non contestata in sede di legittimità.
La Corte richiama Cass. n. 15846 del 2023: la rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, purché risulti dagli atti prodotti nel merito, va coordinata con l’onere di autosufficienza del ricorso, dovendo la parte indicare il momento e le circostanze processuali in cui gli atti furono prodotti, senza possibilità di depositare la sentenza per la prima volta in cassazione. Il motivo, generico, non consente di accertare il rilievo del giudicato invocato.
Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che assume rilievo decisivo il giudicato già formatosi sulla cartella relativa alle medesime pretese: in ragione di esso il merito è intangibile, sicché il motivo non attinge la motivazione della sentenza impugnata ed è inammissibile. Il ricorso è integralmente respinto, con la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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