Esenzione ICI enti non commerciali e recupero aiuti di Stato alla luce (Cass. civ. Sez. V n. 33585 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dall’ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, lo ius superveniens di fonte unionale — costituito dalla decisione della Commissione europea n. 2023/2103/UE del 3 marzo 2023, recepita dall’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 — è immediatamente applicabile nel giudizio di legittimità, trattandosi di atto normativo vincolante ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ne consegue che il recupero del tributo non versato per il periodo 2006-2011 va rimesso al regime de minimis, entro la soglia di 200.000 euro nell’arco di un triennio valutato su base mobile. Ove l’accertamento dei presupposti di fatto non sia stato compiuto, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, gravando sul contribuente l’onere della prova dei requisiti del beneficio.
Il Fatto
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna che, confermando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto a un ente religioso il diritto al rimborso dell’ICI versata per gli anni 2009, 2010 e 2011 in relazione a un immobile destinato a scuola paritaria. Il giudice di appello aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell’esenzione sul rilievo della natura non simbolica della retta, esclusa per la sola inidoneità a coprire i costi di gestione.
Investita del ricorso, la sezione ha dapprima valutato la rilevanza nomofilattica della questione relativa all’applicabilità del regime de minimis e al rapporto tra esenzione da ICI e disciplina unionale degli aiuti di Stato, rinviando la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare l’incidenza dello ius superveniens. La decisione della Commissione n. 2013/284/UE del 19 dicembre 2012 aveva qualificato come aiuto di Stato incompatibile l’esenzione dall’ICI riconosciuta agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività di cui alla lettera i). La sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2018, nelle cause riunite C-622/16 P e C-624/16 P, aveva poi chiarito che il recupero dell’aiuto illegale ne è la logica e normale conseguenza. Su tali premesse, la decisione n. 2023/2103/UE del 3 marzo 2023 ha ordinato all’Italia il recupero degli aiuti concessi, con le attenuazioni previste dagli artt. 2 e 3.
Il recepimento interno è avvenuto con l’art. 16-bis del d.l. n. 131/2024, che consente ai soggetti passivi di escludere il versamento se nel periodo di riferimento non sono state superate le soglie di aiuto, se sono state rispettate le discipline europee in materia di aiuti di importo limitato o se l’aiuto integra gli estremi di un regolamento di esenzione. Il collegio sottolinea l’esigenza di bilanciare il sollecito recupero dell’imposta, in quanto aiuto illegale, con la tolleranza accordata al regime de minimis, entro il limite di 200.000 euro in un triennio.
Quanto alla disciplina processuale, la Corte richiama il principio secondo cui lo ius superveniens trova applicazione nel giudizio di legittimità a due condizioni: che la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso e che sia pertinente alle questioni agitate. Là dove la nuova disciplina richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente, questi vanno compiuti in sede di merito, con rinvio della causa. La decisione della Commissione, atto vincolante, va attuata anche d’ufficio.
Sul piano sostanziale, il collegio ricostruisce i requisiti dell’esenzione: quello soggettivo, legato alla natura non commerciale dell’ente, e quello oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività non economiche, da accertare in concreto. Per le attività didattiche rileva la simbolicità del corrispettivo, parametrata al costo medio per studente secondo il criterio di cui al d.m. 19 novembre 2012, n. 200, applicabile come indice presuntivo anche alle annualità ICI, pur non potendosene estendere l’efficacia retroattiva. Il giudice del rinvio dovrà inoltre verificare il rispetto della soglia de minimis, con onere probatorio a carico del contribuente, ammettendosi l’autocertificazione per il periodo antecedente all’entrata in funzione del registro centrale e la non frazionabilità del recupero in caso di superamento.
La sentenza impugnata ha fatto malgoverno di tali principi, desumendo il requisito oggettivo da un mero raffronto aritmetico tra retta pro capite e costo medio per studente. Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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