Esenzione ICI enti non lucrativi, utilizzo indiretto e regime de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 33584 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 costituisce deroga alla regola generale ed è di stretta interpretazione, operando alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e della loro esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito. La concessione in locazione a un soggetto diverso esclude in radice la destinazione del bene ai compiti istituzionali dell’ente proprietario, anche per il connotato lucrativo del canone. Lo ius superveniens di fonte unionale in tema di aiuti di Stato, recepito dall’art. 16-bis del d.l. n. 131/2024, e la norma interpretativa dell’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023 impongono di rimettere al giudice di merito l’accertamento sulla natura del contratto, sul collegamento funzionale o strutturale tra enti e sulla sussistenza dei requisiti del regime de minimis.
Il Fatto
Un ente religioso, proprietario di un immobile adibito a scuola materna, aveva concesso in locazione una porzione del fabbricato, per la durata di 75 anni e a un canone annuo di importo esiguo, a un altro ente per lo svolgimento di attività didattica e per la residenza delle religiose addette. Aveva invece conservato un’altra porzione per le proprie attività istituzionali.
Il Comune aveva notificato un avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa a una annualità, negando all’ente l’esenzione per l’utilizzazione indiretta del bene. Il contribuente aveva impugnato l’atto, con esito sfavorevole in primo grado e parziale accoglimento in appello. La controversia è giunta davanti alla Corte con ricorso per cassazione affidato a più motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi processuali, dichiarandoli infondati. Quanto all’astensione del giudice, i casi previsti dall’art. 51 cod. proc. civ. sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica. L’obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado opera nell’ambito del medesimo procedimento e non si estende a una controversia analoga o identica tra le stesse parti, in assenza di un principio di vincolatività del precedente giurisprudenziale.
Non è sintomatico di condizionamento il ricorso alla tecnica del “copia e incolla”, consentita per ragioni di economia processuale, purché la riproduzione sia esplicita e la motivazione contenga un cenno univoco all’identità o analogia delle situazioni. In linea con l’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., è ammessa la motivazione per relationem verso precedenti conformi, anche di merito, e la c.d. duplice relatio, purché la sentenza richiamante riporti le argomentazioni esaminate e dia conto delle ragioni della conferma.
È infondato anche il motivo sul contraddittorio preventivo. Per i tributi non armonizzati, quale l’ICI, l’obbligo non sussiste in assenza di una specifica previsione normativa e fuori dalle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali.
La Corte affronta poi lo ius superveniens. La decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, che ha ordinato all’Italia di recuperare l’aiuto incompatibile concesso con l’esenzione dall’ICI agli enti non commerciali, è stata recepita dall’art. 16-bis del d.l. n. 131/2024, che consente l’esonero dal recupero nei limiti delle soglie di aiuto. L’atto unionale è vincolante e immediatamente applicabile; ove richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della disciplina previgente, questi vanno compiuti in sede di merito con rinvio.
Sul piano sostanziale, l’esenzione compete in caso di utilizzo diretto del bene e può estendersi all’utilizzo indiretto solo se non snatura la natura non commerciale dell’attività, con concessione del tutto gratuita a un ente collegato. La norma interpretativa dell’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, applicabile anche all’ICI, consente l’esenzione in caso di comodato a un ente funzionalmente o strutturalmente collegato, purché il comodatario svolga esclusivamente le attività agevolate con modalità non commerciali. Da qui la cassazione con rinvio: il giudice di merito dovrà accertare la natura del contratto, il collegamento tra gli enti, il carattere dell’attività e i requisiti de minimis.
Nota della Redazione
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