Cabina elettrica dell’interporto censibile in E/1: no autonomia reddituale (Cass. civ. Sez. V n. 33800 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, la cabina di trasformazione che assicura la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati di una infrastruttura costituisce unità immobiliare a destinazione particolare compresa nel gruppo E e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale. Essa va pertanto censita in E/1, non essendo per sé stessa utile o atta a produrre un reddito proprio. L’autonomia funzionale e reddituale deve essere specificamente accertata con riferimento alla destinazione d’uso delle unità rispetto alle quali è dedotta, non potendosi desumere da allegazioni meramente ipotetiche.
Il Fatto
Una società titolare di un immobile sito in un interporto aveva proposto istanza DOCFA di classamento in E/1 di un manufatto ospitante i quadri elettrici, ossia una cabina elettrica a servizio della struttura. L’amministrazione finanziaria aveva modificato il classamento in D/1, recuperando a tassazione la differenza di rendita.
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, riconoscendo la natura strettamente strumentale del bene. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando il classamento in E/1. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha esaminato il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2, commi 40 e 41, d.l. n. 262/2006 e degli artt. 6 e 61 ss. d.P.R. n. 1142/1949, con il quale l’Ufficio sosteneva che solo le unità strettamente strumentali al pubblico trasporto possono essere escluse dalle categorie ordinarie, non essendo la cabina fruibile dal pubblico né utilizzabile come mezzo di trasporto.
Il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui possono essere censiti nel gruppo E gli immobili privi di autonomia funzionale e reddituale, cioè non utili o atti a produrre reddito proprio in forza del combinato disposto degli artt. 5 r.d.l. n. 652/1939 e 40 d.P.R. n. 1142/1949 (Cass., Sez. V n. 20026 del 2015). Ha poi ribadito che la cabina di trasformazione costituisce unità immobiliare a destinazione particolare compresa nel gruppo E (Cass., Sez. V n. 6705 del 2020; conf. Cass. n. 23342/2022).
La Corte ha valorizzato il rilievo che l’Agenzia non ha dedotto che l’attività svolta tramite la cabina fosse esercitata secondo parametri imprenditoriali. Inoltre, gli interporti soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (Cass., Sez. U n. 9940 del 2005), sicché non trova applicazione il criterio della funzione elaborato in tema di ICI (Cass., Sez. V n. 23067 del 2019).
Quanto all’onere probatorio, l’autonomia reddituale della cabina è stata dedotta in termini meramente ipotetici (Cass. n. 21768 del 2025), mentre andava specificamente accertata in relazione alla destinazione d’uso delle unità rispetto alle quali la si assume. Il precedente invocato dall’Ufficio (Cass., Sez. V n. 27544 del 2024) è stato distinto, vertendo su magazzini e aree di deposito per lo stoccaggio di merci in transito e non su una cabina strumentale alla struttura.
Presente una ipotesi di doppia conforme sul piano fattuale, il ricorso è stato rigettato. La Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento di una somma pari alle spese liquidate in favore della controricorrente e, ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al versamento di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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