Cartelle: il ruolo non prova la notifica in caso di contestazione (Cass. civ. Sez. V n. 34074 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, il ruolo costituisce titolo che legittima l’agente della riscossione all’intervento nella procedura, ma non lo esonera dall’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle allorché tale notifica sia specificamente contestata dal contribuente. Gli estratti di ruolo, in quanto atti provenienti dal medesimo soggetto che li utilizza, non integrano di per sé la prova della notificazione, non essendo sufficienti a dimostrare che questa sia stata effettivamente eseguita al domicilio corretto del destinatario. Il giudice di rinvio, investito della controversia dopo la cassazione, deve pronunciarsi sul merito nei limiti del giudicato rescindente e non può riproporre il difetto di giurisdizione già escluso.

Il Fatto

Un contribuente ha contestato la procedura di riscossione mobiliare presso terzi avviata dall’agente della riscossione per il recupero di un credito complessivo di € 15.861,67, proponendo inizialmente opposizione davanti al giudice civile. All’esito della fase cautelare, ha riassunto il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, limitatamente a tre cartelle per complessivi € 3.836,00.

La Commissione dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e irrituale riassunzione; l’appello fu rigettato. La Cassazione, con una precedente decisione, riconobbe la giurisdizione tributaria e cassò con rinvio. Il giudice di gravame, nuovamente investito, rigettò nel merito le doglianze, ritenendo sufficienti gli estratti di ruolo a fondare la pretesa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di rinvio avesse confermato la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione già censurata, disattendendo il giudicato. La Corte ha rigettato la censura rilevando che la sentenza impugnata, pur con una formula impropria nel solo dispositivo, ha certamente presupposto la propria giurisdizione, trattandosi di un semplice errore materiale da leggere alla luce della motivazione.

Centrale è il secondo motivo, con cui si contesta la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione. Il ricorrente lamenta che gli estratti di ruolo siano stati ritenuti sufficienti a provare la notifica delle cartelle, senza la produzione delle matrici o degli avvisi di ricevimento, e che le notifiche risultino eseguite a un domicilio diverso da quello effettivo.

La Corte ha accolto la censura. Ha ribadito che il ruolo è titolo per l’intervento nella procedura, ma ciò non solleva l’agente della riscossione, in presenza di contestazione, dall’onere di depositare la relativa documentazione a supporto della pretesa, e dunque la specifica prova della notifica delle cartelle (Cass. n. 17841 del 2023; sia pure in tema di fallimento, Cass. n. 10047 del 2024 e Cass. n. 25704 del 2025).

Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia su prescrizione e decadenza, è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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